|
|
Lo sfruttamento degli emigranti e la regolamentazione legislativa e politica dell’emigrazione. La storia dell'emigrazione italiana è costellata ,oltre che da tragedie individuali e collettive, incidenti sul lavoro e stragi , da forme aberranti di sfruttamento e persino di schiavismo. Tale condizioni, unitamente alla mole numerica degli espatri e degli arrivi, resero necessari sia da parte dei governi italiani sia di quelli dei paesi di accoglienza il varo di provvedimenti legislativi atti a prevenire lo sfruttamento e a regolamentare l’esodo migratorio. Ecco qualche esempio. L’emigrazione italiana verso l’America tra la fine dell’800 e i primi decenni del XX sec.
Minatori Italiani in West Virginia agli inizi del Novecento( Questa foto fu scattata il 5 dicembre 1907 a Monongah, West Virginia; molti di questi uomini, Calabresi i, il giorno dopo persero la vita ) Nei momenti Storici drammatici alcuni tipi di persone approfittano delle sciagure altrui; l'esodo Italiano ed Europeo verso le Americhe fu così imponente che il finanziamento a credito del viaggio transoceanico divenne fonte di arricchimento per individui di pochi scrupoli. Centinaia di migliaia di persone vendettero casa, vigna, asino, tutto quello che avevano, taglieggiati e raggirati in patria, prima da paesani faccendieri poi dagli agenti di emigrazione. Alcuni di loro appena giungevano negli Stati Uniti d'America, accolti da altri criminali venivano diretti in carri merci o per il bestiame, trasportati fino in West Virginia finivano praticamente schiavi dei loro "padroni" a lavorare nelle miniere:Il 6 dicembre 1907 a Monongah,USA, nelle miniere n°6 e n°8 una serie di esplosioni causano una ecatombe di vite umane, dal numero imprecisato perché neanche un terzo dei minatori era registrato. Da un'inchiesta del 1897 a Chicago risultò che il 22 per cento degli immigrati italiani lavorava per un padrone; immaginiamo la percentuale in una miniera sperduta del West Virginia.
Monongah, 6 dicembre 1907: la folla dei soccorritori intorno alla voragine del pozzo n°8 Assieme ai primi emigranti, i cosiddetti pionieri, uomini soli che si recavano in America a cercar fortuna, si sviluppò il fenomeno della catena migratoria.( Essa seguiva linee familiari, campanilistiche, regionali e professionali. Parenti, amici e compaesani raggiungevano i primi emigrati, grazie alle notizie che ricevevano attraverso le lettere, inviate dall'America. Le lettere contenenti notizie più o meno attendibili, come è stato dimostrato dal alcuni storici che si sono occupati del fenomeno, fungevano spesso da veicolo principale di propaganda all'emigrazione nel paese. Lette da parenti e amici, a volte nella piazza del villaggio, servirono e attirare in America milioni di italiani. Spesso contenevano i biglietti per il viaggio dei congiunti (prepaids). È stato calcolato che il dal 50 al 60 per cento degli emigrati negli anni Novanta partì con un biglietto prepagato, che rappresentò quindi uno dei principali strumenti del finanziamento dell'espatrio. I primi a emigrare erano stati i piccolissimi proprietari che avevano venduto tutto per finanziarsi il viaggio. Un'altra forma di finanziamento del biglietto transoceanico era costituita dal credito. E qui entriamo nel campo dello sfruttamento degli emigranti. Fu il momento d'oro delle agenzie dell'emigrazione, che in molti casi facevano vera e propria opera di esportazione degli schiavi: promettevano ricchi compensi in denaro, un lavoro sicuro. Per i primi immigrati episodi di sfruttamento da parte degli agenti dell'emigrazione, che li reclutavano per il passaggio marittimo, e dei 'padroni', connazionali e spesso compaesani, sono all'ordine del giorno, sotto forma di quote da versare per la casa e per il lavoro trovato. Gli agenti, di solito stranieri, e i sub agenti italiani - rappresentati dalla piccola borghesia usurai, sindaci, preti, notai, impiegati comunali - cercavano di avvantaggiarsi dell'ignoranza degli immigrati. Esigevano percentuali sul biglietto per l'America, anche quando come nel caso dell'America Latina esso era gratuito, convocavano gli emigranti sulle banchine dei porti una settimana prima per poterli sfruttare attraverso osti complici e cambiavalute. Molti furono gli episodi di gruppi di immigrati abbandonati in aperta campagna dagli agenti. A questo proposito basta ricordare il bel racconto di Sciascia "Il lungo viaggio" in Il Mare colore del vino in cui gli emigranti vennero fatti salire su una nave con destinazione americana e poi sbarcati sulla costa siciliana dopo aver circumnavigato l'isola per diversi giorni. Una volta giunti in America le cose non miglioravano. Senza conoscenza della lingua, spaesati, senza alcuna possibilità di tornare indietro, venivano affidati a dei padroni. Lavorare per un padrone fu il destino di molti emigranti; ciò implicava il versamento di una tangente per ottenere un lavoro, l'abitazione, oltre all'obbligo di acquistare le merci in uno spaccio indicato(che aumentava i prezzi del 60 per cento).Erano Italiani già da tempo residenti negli Stati Uniti a gestire il collocamento degli immigrati quasi sempre sfruttando i propri connazionali. Giocando appunto sull'ignoranza della lingua e del funzionamento della società statunitense, questi boss esigevano anche quote dei salari per il lavoro che procacciavano tenendo intere famiglie in uno stato di continua soggezione. Il gruppo di sfruttatori era vasto e variopinto: agenti dell'immigrazione, sub agenti, impiegati comunali, notai, padroni, strozzini. Da una inchiesta del 1897 a Chicago risultò che il 22 per cento degli immigrati lavorava per un padrone. Nella New York di fine secolo c'erano 2000 boss che agivano spesso in combutta coi banchieri che spesso garantivano per gli immigrati senza lavoro non sarebbero stati a carico dello stato. § Le iniziative dello stato italiano. Lo stato italiano, diviso tra emigrazionisti e antiemigrazionisti, immerso nel dibattito tra emigrazione spontanea, ritenuta economicamente e moralmente sana, e emigrazione artificiale, quella incentivata dagli agenti, da combattere, fece poco o nulla per la tutela dei propri immigrati, come denunciarono anche i pochi scrittori italiani che hanno dedicato qualche pagina al fenomeno dell'emigrazione italiana in America, nemmeno in momenti in cui come nel 1901 avvenne il linciaggio di undici siciliani a New Orleans, accusati di appartenenza alla Mafia. Questi furono i provvedimenti legislativi più rilevanti messi in campo dai nostri governi tra la fine dell’800 e i primi del 900. Proprio per cercare di diminuire i numerosissimi casi di sfruttamento venne emanata la Legge Crispi del 30 dicembre 1888 n° 5866, che mantenne il carattere strettamente privatistico del contratto, limitandosi a sancire norme di polizia per controllare l'attività di agenti o subagenti; essa non riuscì comunque ad eliminare gli inconvenienti per i quali era stata varata. Tale legge, che si limitava a sancire quasi esclusivamente norme comportamentali, affidava alla polizia il controllo per arginare il fenomeno dei molteplici abusi operati da chi si occupava di reclutare manodopera a basso costo. La situazione migliorò e i soprusi degli speculatori cessarono, solamente quando fu approvata una legge organica dell'emigrazione ,Legge Luzzati del 31 gennaio 1901 n° 23,in base alla quale le norme che disciplinavano l'emigrazione vennero profondamente cambiate mentre fu creato un organo tecnico specifico ( Commissariato generale dell’emigrazione )per l'applicazione della legge stessa:
In Brasile la manodopera degli emigranti Italiani sostituì in buona parte quella prestata fin allora dalle persone usate come schiavi: in quanto bianco e cattolico l'immigrato italiano era trattato diversamente dagli schiavi di colore, ma la qualità della vita effettiva era di poco superiore, e poi le condizioni di lavoro difficili, la mentalità schiavista di molti proprietari terrieri portarono il Governo Italiano a proibire l'emigrazione in Brasile con il Decreto Prinetti del 1902. § L’assistenza. Riguardo ai provvedimenti e alle iniziative atti ad assistere queste masse di diseredati da una parte si delinea l’azione della Chiesa cattolica, che attraverso la Società San Raffaele fondata da Monsignor Scalabrini, si mobilitò per prima non solo per l'assistenza materiale agli emigrati effettuata attraverso vere e proprie missioni negli Stati Uniti e negli altri paesi ad alta migrazione italiana, ma anche per la sollecitazione di leggi che tutelassero gli emigranti. Dall’altro anche i governi americani intervengono direttamente o attraverso iniziative indirette. Col beneplacito del governo, negli Stati Uniti l'assistenza agli immigrati venne svolta da privati, religiosi, legati alla chiesa protestante, o laici che operarono nell'ambito del movimento progressista Essi assistettero praticamente gli immigrati fin dal loro arrivo nei porti statunitensi, nella ricerca di una casa o di un lavoro e li aiutarono a disimpegnarsi tra la complicata legislazione statunitense in tema di immigrazione, cercando di sottrarli dalle mani dei padroni.I numerosi enti assistenziali, pubblici e privati che si occupavano degli immigrati dedicarono molta attenzione alle condizioni di vita nei tenements e nei quartieri degli immigrati. Attraverso le loro testimonianze è possibile conoscere non solo quali furono le principali difficoltà incontrate dagli immigrati nel loro impatto con la vita cittadina, ma anche le "abitudini" degli immigrati italiani che disturbavano gli americani. Queste ultime si potrebbero far risalire alla cultura premoderna degli italiani. Gli enti assistenziali innanzitutto si occuparono della tutela della salute. Nel 1912 era stato creato il Children's Bureau, su proposta di Lilian Wald, per tutelare il benessere dei bambini negli Stati Uniti. Come molte organizzazioni sorte in questi anni, andò presto ad occuparsi dei bambini degli immigrati, le fasce allora più povere della società. Iniziò con uno studio sulla mortalità infantile, proseguì la sua attività con la pubblicazione di numerosi opuscoli sulla salute prenatale, la legislazione sul lavoro minorile; svolse una campagna per la registrazione delle nascite, per la scolarizzazione. Nei manuali sulla salute e l'allevamento dei bambini venivano fornite informazioni per le madri immigrate costrette a vivere nei tenements in condizioni igieniche precarie. I manuali offrono un'idea dei problemi : si parte dalla questione della ventilazione della casa, cercando di sfatare la credenza che l'aria e le correnti siano pericolo per la vita dei bambini, si passa poi alle informazioni dietetiche, all'abbigliamento, al sonno, per prendere in considerazione gli aspetti dell'educazione, del gioco e delle attività sportive. Ma la scientific motherhood, con prescrizioni precise rispetto a tutte le funzioni materne era spesso in aperto contrasto con le abitudini delle immigrate, che guardavano con diffidenza le assistenti sociali che entravano nelle loro case e davano consigli su tutto, dall'allattamento all'abbigliamento, spesso scontrandosi con le norme anch'esse codificate dettate dalla cultura delle immigrate. Per superare queste diffidenze, gli International Institutes, fondati dalla Young Women's Christian Association nel 1912 per assistere le donne immigrate, organizzarono corsi di economia domestica al fine di insegnare alle madri di famiglia a fare la spesa, a cucinare col gas, a preparare cibi adeguati per i bimbi piccoli utilizzando questi manuali. Attraverso una fitta rete di club le assistenti degli istituti, spesso appartenenti al gruppo etnico di cui si occupavano e che parlavano la lingua delle immigrate, cercarono di orientarle anche nell'arredamento della casa, perché imparassero a riutilizzare vecchi mobili e non si facessero sfruttare dai commercianti locali, perché non appesantissero l'arredamento con oggetti e tendaggi che poi era difficile mantenere puliti. Le condizioni igieniche sono anche qui tenute in principale considerazione. La salute è forse il campo in cui intervennero con maggior incisività gli assistenti sociali dell'epoca. "se vai in ospedale muori" era la credenza diffusa tra gli immigrati italiani e, fino agli anni Trenta le nascite avvenivano a casa, con levatrici italiane. Tra le famiglie italiane di cui si occuparono gli istituti si riscontra, assieme a un'altissima diffidenza nei confronti dei medici e degli ospedali, molta superstizione e ignoranza. Le assistenti sociali dovevano intervenire spesso per spiegare le più banali norme igieniche: tener lontani, quando le condizioni abitative lo permettevano, i bambini malati di tubercolosi o di sifilide da quelli sani, o convincere una donna al terzo mese di gravidanza, malata di polmonite a non bere pozioni a base di canfora. Altre madri che ritenevano i figli malati a causa del malocchio furono convinte a portare i figli dal medico.
§ La regolamentazione legislativa e politica dell’emigrazione negli USA: i restrizionisti e i riformatori. Sempre per quello che riguarda il versante statunitense la questione della grande immigrazione dai paesi dell'Europa sud orientale aveva costituito, fin dagli inizi, oggetto di un acceso dibattito in cui gli unici favorevoli ad un ingresso illimitato erano gli imprenditori. Le paure scatenate dalla grande immigrazione, procedendo a grandi linee, erano: di ordine politico, timore dei sovversivi; sociale, paura della delinquenza; culturale, per la perdita della supremazia culturale anglosassone del paese; religioso, la grande maggioranza dei nuovi immigrati era di religione cattolica, oltre a quelli dovuti a veri e propri sentimenti razzistiVenuto meno il bisogno di manodopera a basso costo i restrizionisti ebbero la meglio: alcune fondamentali leggi volte a frenare l'immigrazione furono votate. Dal giugno 1920 al giugno 1921 furono registrati negli Stati Uniti più di 800.000 nuovi arrivati, provenienti per due terzi dall'Europa meridionale e orientale. Il panico fu tale che il Congresso, allarmatissimo, votò d'urgenza una legge approvata per alzata di mano. Il Quota Act del 19 magio 1921 limitava il numero degli stranieri ammesso annualmente, e per nazionalità, al 3 per cento del numero dei rispettivi connazionali stabilitisi negli Stati Uniti nel 191O. Questa legge venne applicata fino al 1 luglio 1924, quando entrò in vigore il National Origins Act, approvato nel maggio 1924, che riduceva le quote di ciascuna nazionalità al 2 per cento dei rispettivi connazionali residenti negli Stati Uniti nel 1890, in un'epoca cioè in cui l'immigrazione slava, ebraica e latina era assolutamente insignificante. Con la prima quota che limitò l'emigrazione europea vennero ammessi 42.000 italiani , nel 1924 il numero scese a 5645: "L'America --con le parole di Carlo Levi-- si allontanava sempre più nelle nebbie dell'Atlantico... forse per sempre". La risposta alle questioni questione sollevate dalla nuova immigrazione scaturì quasi spontanea dall'esperienza della Prima guerra mondiale, quando ci si rese conto che molti dei coscritti non erano nemmeno in grado di parlare inglese, per non dire delle scarse garanzie che offrivano di fedeltà al nuovo paese. Si scatenò allora una campagna per l'americanizzazione di tutti gli immigrati che si articolò principalmente su due linee: corsi per l'insegnamento dell'inglese, pressioni per la scolarizzazione dei figli degli immigrati, e campagna per l'acquisizione della cittadinanza. Il grande crogiuolo o melting pot americano era entrato in funzione. Alcune voci si sollevarono in difesa del mantenimento delle culture degli immigrati e a favore di una società pluralistica, ma la crisi economica prima e la Seconda guerra mondiale poi, operarono a favore del trend principale. Ciononostante, come è emerso dal revival etnico degli anni Settanta, le matrici culturali degli immigrati erano riuscite a sopravvivere e oggi i discendenti di coloro che scelsero l'America, giunti oramai con piccoli o grandi successi alla quarta generazione, sono forse per la prima volta in grado di scegliere i propri referenti culturali. Tempo, opportunità economiche e tutele legislative faticosamente conquistate, sembrano aver contribuito a sciogliere i complessi problemi che l'emigrazione di massa aveva sollevato. Nel campo opposto con motivazioni estremamente variegate si trovavano, riformatori che chiedevano una maggiore tutela degli immigrati e si adoperavano per leggi che tutelassero la riunificazione delle famiglie e reazionari che temevano la perdita della supremazia di matrice anglosassone nel paese. La fine della grande immigrazione non significò però la fine del problema. Restava aperta la questione dell'inserimento sociale dei milioni di immigrati e dei loro discendenti. All'assistenzialismo da parte di enti religiosi o privati dell'inizio del secolo, si passò a quello statale durante gli anni trenta, che si rifece al primo. La campagna per la scolarizzazione rappresentò un momento importante per l'integrazione dei figli degli immigrati. Sottesa a molte delle iniziative nei confronti degli immigrati era la questione del controllo sociale. Anche se in molti studi sul periodo risulta che per le prime generazioni non si ebbe un aumento di delinquenza, i timori suscitati dall'immigrazione sud europea erano legati Il tentativo di americanizzare il più in fretta possibile gruppi etnici così lontani e diversi dal ceppo anglosassone. Le leggi sull'immigrazione gli anni venti posero in buona sostanza fine all'immigrazione italiana negli Stati Uniti, stabilendo delle quote per ogni nazionalità, discriminarono di fatto tra le popolazioni del nord Europa e quelle dell'Europa Sud Orientale codificando il pregiudizio antimeridionale. Si tratta, quelle fin qui citate, di iniziative unilaterali attuate separatamente sia dal paese di provenienza sia da quello di arrivo , per regolamentare o frenare ,più o meno drasticamente , i fenomeni migratori e i suoi eccessi. Regolamentazione legislativa del secondo dopoguerra. Diverso appare ,invece, il caso degli accordi che i governi italiani stipularono nel secondo dopoguerra con alcuni paesi europei ,meta privilegiata dei nostri emigranti, soprattutto meridionali. Tali accordi bilaterali regolamentavano in maniera estremamente minuziosa il reclutamento e il collocamento di manodopera italiana nei vari comparti produttivi di questi paesi. Esemplificativi , in questo senso, sono i vari articoli del decreto della Presidenza della Repubblica italiana del 23 marzo del 1956 che mette i esecuzione l’accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale tedesca, stipulato nel 1955. In base a questo accordo, tra le altre cose : § si fissano in maniera scrupolosa le quote degli immigrati da immettere in Germania, e le competenze che li devono contraddistinguere, in base a una stringente adesione alle richieste dei datori di lavoro. § si stabiliscono precise modalità di selezione medica dei lavoratori. § si garantisce ai lavoratori immigrati trasparenza e legalità nella stipula dei contratti e nella conoscenza delle clausole che li contraddistinguono o di ogni altra informazione riguardo al costo del lavoro, alla previdenza ecc. § si garantisce l’assistenza , materiale e logistica, del lavoratore nel viaggio dal paese di provenienza fino al luogo dell’ impiego per cui è stato concesso il permesso di soggiorno. § si assicura il vitto e l’alloggio oltre a soddisfare il diritto di far venire i propri cari qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta. Il tutto supervisionato da enti e personale governativo dei rispettivi paesi in base a una regolamentazione certa e condivisa. Una regolamentazione forse eccessivamente ferrea ma applicata all’insegna della collaborazione e della certezza del diritto.
IL TESTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1956, N. 893 (GU N. 205 DEL 17/08/1956) ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 1955. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.205 DEL 17 AGOSTO 1956) PD: S9562022 URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1956-03-23;893
23 LAVORO ITALIANO NEL MONDO PREAMBOLO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO L'ART. 87 DELLA COSTITUZIONE; SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI; SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI, DI CONCERTO CON I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO; DECRETA: ARTICOLO 1 PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 1955. ARTICOLO 2 IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE ED HA EFFETTO DALLA DATA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO INDICATO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, IN CONFORMITÀ AL DISPOSTO DELL'ART. 23 DELL'ACCORDO STESSO. IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE. DATO A ROMA, ADDÌ 23 MARZO 1956 GRONCHI - SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - VIGORELLI -MATTARELLA VISTO, IL GUARDASIGILLI: MORO REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 17 LUGLIO 1956 ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO N. 99, FOGLIO N. 78.- CARLOMAGNO ANNESSO A ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PREAMBOLO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA NEL DESIDERIO DI APPROFONDIRE E DI STRINGERE SEMPRE PIÙ NELL'INTERESSE RECIPROCO LE RELAZIONI TRA I LORO POPOLI NELLO SPIRITO DELLA SOLIDARIETÀ EUROPEA, NONCHÉ DI CONSOLIDARE I LEGAMI D'AMICIZIA ESISTENTI FRA DI LORO, NELLO SFORZO DI REALIZZARE UN ALTO LIVELLO DI OCCUPAZIONE DELLA MANODOPERA ED UN PIENO SFRUTTAMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE, NELLA CONVINZIONE CHE QUESTI SFORZI SERVONO L'INTERESSE COMUNE DEI LORO POPOLI E PROMUOVONO IL LORO PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO SUL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 1955. ARTICOLO 2 (1) IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI LAVORATORI PER LA REPUBBLICA FEDERALE È DI COMPETENZA DA PARTE ITALIANA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (QUI APPRESSO DENOMINATO MINISTERO DEL LAVORO) E DA PARTE TEDESCA DELLA $T (QUI APPRESSO DENOMINATA $T ). (2) A QUESTO FINE LE DUE AUTORITÀ AGISCONO IN COLLABORAZIONE; ESSE CERCHERANNO DI SOLLECITARE, NONCHÉ DI SEMPLIFICARE - PER QUANTO SEMBRI OPPORTUNO E POSSIBILE NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO - LA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MARZO 1956, N. 893 (GU N. 205 DEL 17/08/1956) ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN ROMA IL 20 DICEMBRE 1955. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.205 DEL 17 AGOSTO 1956) PD: S9562022 URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1956-03-23;893
LAVORO ITALIANO NEL MONDO PROCEDURA DI RECLUTAMENTO E DI COLLOCAMENTO STABILITA NELL'ACCORDO STESSO. ARTICOLO 3 (1) LA BUNDESANSTALT DELEGA DI VOLTA IN VOLTA UNA COMMISSIONE PER L'ITALIA (QUI APPRESSO DENOMINATA COMMISSIONE TEDESCA) CON I COMPITI RELATIVI AL RECLUTAMENTO ED AL COLLOCAMENTO DI LAVORATORI ITALIANI; ESSA STABILISCE IL LUOGO DEL SUO LAVORO E LA DURATA DI ESSO D'ACCORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO. (2) IL MINISTERO DEL LAVORO METTE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TEDESCA I LOCALI NECESSARI, CON GLI ORDINARI MOBILI D'UFFICIO. GLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO ASSISTERANNO EFFICACEMENTE LA COMMISSIONE TEDESCA NELL'ESPLETAMENTO DEI SUOI COMPITI. (3) IL GOVERNO ITALIANO PUÒ INVIARE DI VOLTA IN VOLTA PRESSO LA BUNDESANSTALT UNA PROPRIA COMMISSIONE SE DA AMBO LE PARTI SE NE RAVVISI L'OPPORTUNITÀ. CAPITOLO II RECLUTAMENTO E COLLOCAMENTO ARTICOLO 4 (1) LA COMMISSIONE TEDESCA PORTA A CONOSCENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO LE OFFERTE DI IMPIEGO DEI DATORI DI LAVORI TEDESCHI, AI SENSI DEGLI ACCORDI PRESI CON L'ARTICOLO 1 COMMA 3. (2) LE OFFERTE DI LAVORO CONTENGONO PRECISAZIONI CIRCA IL MESTIERE, IL GRADO DI QUALIFICAZIONE E LE EVENTUALI ALTRE RICHIESTE DEL DATORE DI LAVORO IN MERITO AL LAVORATORE, IL GENERE DI IMPIEGO E LA SUA PREVISTA DURATA, LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO DA COMPIERE, LE SPECIFICHE CONDIZIONI DI SALARIO E DI LAVORO, NONCHÉ LE POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO, DI VITTO ED INFINE ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI PER IL LAVORATORE. ARTICOLO 5 (1) IL MINISTERO DEL LAVORO PRENDE LE MISURE NECESSARIE PER FAR CONOSCERE LE OFFERTE DI LAVORO; RACCOGLIE LE RELATIVE DOMANDE DEGLI ASPIRANTI E SI OCCUPA DELLA PRESELEZIONE PROFESSIONALE E SANITARIA. (2) IL MINISTERO DEL LAVORO PRESENTA I CANDIDATI ALLA COMMISSIONE TEDESCA. NON SARANNO PRESENTATI I CANDIDATI PER I QUALI IL CERTIFICATO PENALE INDICA CONDANNE DIVERSE DA QUELLE DI LIEVE ENTITÀ ED I CANDIDATI NOTI ALLE AUTORITÀ DI POLIZIA PER RIPETUTO COMPORTAMENTO ASOCIALE. (3) IL MINISTERO DEL LAVORO RILASCIA UN ATTESTATO DEL RISULTATO DELL'ESAME PROFESSIONALE ED UN ATTESTATO DEL RISULTATO DELL'ESAME MEDICO SECONDO I MODELLI BILINGUI FIGURANTI AGLI ALLEGATI 1 E 2. ARTICOLO 6 AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE I CANDIDATI ITALIANI DEVONO CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE TEDESCA I DOCUMENTI SEGUENTI: I DUE ATTESTATI DI CUI ALL'ART. 5 SUI RISULTATI DEGLI ESAMI PER L'IDONEITÀ PROFESSIONALE E SANITARIA; UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ CON FOTOGRAFIA; IL CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA RILASCIATO DAL SINDACO; IL CERTIFICATO RELATIVO ALLO STATO DI FAMIGLIA. ARTICOLO 7 (1) A SUA VOLTA LA COMMISSIONE TEDESCA CONSTATA CHE SONO STATE ADEMPIUTE LE CONDIZIONI PREVISTE NEL PRESENTE ACCORDO PER L'ASSUNZIONE DEI CANDIDATI ITALIANI, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA LORO IDONEITÀ PROFESSIONALE E SANITARIA AI POSTI DI LAVORO DA OCCUPARE. (2) LE MODALITÀ E L'ESTENSIONE DELL'ESAME SANITARIO SONO INDICATE NELL'ALLEGATO 3. ARTICOLO 8 (1) I DATORI DI LAVORO TEDESCHI, CHE DECIDONO SULL'INGAGGIO DEI CANDIDATI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE TEDESCA, POSSONO PRENDERE LA LORO DECISIONE ANCHE NEL LUOGO OVE LA COMMISSIONE TEDESCA SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ. (2) LA COMMISSIONE TEDESCA COMUNICA IMMEDIATAMENTE AL MINISTERO DEL LAVORO LA DECISIONE DEL DATORE DI LAVORO. NEL CASO DI UNA DECISIONE NEGATIVA LA COMMISSIONE TEDESCA SI ADOPERERÀ A PROPORRE IL CANDIDATO PER UN ALTRO POSTO DI LAVORO ADATTO. LA COMMISSIONE TEDESCA INFORMERÀ DI CIÒ IL MINISTERO DEL LAVORO. IN TUTTI I CASI IL MINISTERO DEL LAVORO INFORMA I CANDIDATI DELLA DECISIONE CHE LI RIGUARDA. ARTICOLO 9 (1) LA COMMISSIONE TEDESCA RIMETTE AI LAVORATORI ITALIANI PRIMA DELLA LORO PARTENZA UN CONTRATTO DI LAVORO BILINGUE SECONDO IL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO 4, FIRMATO DAL DATORE DI LAVORO O DA UN SUO DELEGATO DEBITAMENTE AUTORIZZATO. IL CONTRATTO DI LAVORO DEVE ESSERE FIRMATO DAL LAVORATORE E MUNITO DEL VISTO DELLA COMMISSIONE TEDESCA. (2) LE AUTORITÀ ITALIANE PROVVEDERANNO A CHE IL LAVORATORE OTTENGA UN PASSAPORTO NAZIONALE E SI RECHI AL PIÙ PRESTO POSSIBILE SUL LUOGO DI PARTENZA. QUALORA SIA PREVISTO UN TERMINE PRECISO DI ASSUNZIONE, IL CANDIDATO DOVRÀ GIUNGERE AL LUOGO DI PARTENZA A UNA DATA CHE, TENUTA PRESENTE LA SOSTA E LA DURATA DEL VIAGGIO, ASSICURI L'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE IN TEMPO UTILE. (3) LA COMMISSIONE TEDESCA PROVVEDE A MUNIRE GRATUITAMENTE I PASSAPORTI DEI LAVORATORI DEL VISTO TEDESCO DI ENTRATA SE LE AUTORITÀ DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI HANNO GARANTITO IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. (4) INOLTRE LA COMMISSIONE TEDESCA RIMETTE AI LAVORATORI UN PERMESSO DI LAVORO CHE VALE ALLO STESSO TEMPO COME AUTORIZZAZIONE AL DATORE DI LAVORO PER LA LORO ASSUNZIONE. 25 LAVORO ITALIANO NEL MONDO TALE PERMESSO DI PRIMO IMPIEGO È GRATUITO SIA PER IL LAVORATORE CHE PER IL DATORE DI LAVORO; ESSO È VALIDO PER LA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E AL MASSIMO PER UN ANNO. (5) TERMINATO IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PERMESSO DI LAVORO, O NEL CASO DI UN MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO, IL LAVORATORE DEVE FARE LA DOMANDA PER UN NUOVO PERMESSO DI LAVORO CHE NON È PIÙ ESENTE DA TASSE. LA SUA OCCUPAZIONE ULTERIORE NELLA REPUBBLICA FEDERALE È DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI MANO D'OPERA STRANIERA. ARTICOLO 10 (1) LA COMMISSIONE TEDESCA CON L'ASSISTENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO ORGANIZZA IL TRASPORTO DEI LAVORATORI ALLE SEDI DEGLI UFFICI DEL LAVORO TEDESCHI COMPETENTI PER I LUOGHI DI IMPIEGO; TALI UFFICI PROVVEDONO ALL'ULTERIORE INOLTRO DEI LAVORATORI AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO. SE DEL CASO, I LAVORATORI POSSONO ESSERE AVVIATI DIRETTAMENTE DAL LUOGO DI PARTENZA IN ITALIA AI RISPETTIVI DATORI DI LAVORO. (2) I LAVORATORI RICEVONO UN VETTOVAGLIAMENTO COMMISURATO ALLA DURATA DEL VIAGGIO ED UNA SOMMA IN DENARO PER PICCOLE SPESE; IL VETTOVAGLIAMENTO PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UN'EQUIVALENTE SOMMA IN DENARO. ARTICOLO 11 IL MINISTERO DEL LAVORO INFORMA I LAVORATORI ITALIANI CHE IMMEDIATAMENTE DOPO IL LORO INGRESSO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE ESSI SONO TENUTI A NOTIFICARE IL LORO ARRIVO ALLE AUTORITÀ DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI INCARICATE DI FARNE LA REGISTRAZIONE; INOLTRE CHE ENTRO I TRE GIORNI DAL LORO ARRIVO E COMUNQUE PRIMA DI ASSUMERE L'IMPIEGO, ESSI DOVRANNO PRESENTARE ALLA AUTORITÀ INCARICATA DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. CAPITOLO III DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO CON CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEI E PER LA RICHIESTA NOMINATIVA DI LAVORATORI ARTICOLO 12 (1) PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANO D'OPERA, IL CUI IMPIEGO È LIMITATO AD UN DETERMINATO PERIODO (AL MASSIMO 9 MESI), LA PRESELEZIONE E LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI POSSONO ESSERE SEMPLIFICATE DI COMUNE ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E LA COMMISSIONE TEDESCA. (2) LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 NONCHÉ DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1 E COMMA 3-5 SONO SOSTITUITE DALLE DISPOSIZIONI SEGUENTI: a) LA DECISIONE CIRCA L'INGAGGIO DEI CANDIDATI VERRÀ PRESA DALLA COMMISSIONE TEDESCA. QUALORA SIANO PRESENTI I DATORI DI LAVORO, QUESTI O I LORO DELEGATI AUTORIZZATI, POSSONO DECIDERE ESSI STESSI CIRCA L'ASSUNZIONE DEI CANDIDATI CHE LI INTERESSANO. LA DECISIONE VERRÀ COMUNICATA IMMEDIATAMENTE AL MINISTERO DEL LAVORO IL QUALE PROVVEDERÀ AD INFORMARE I CANDIDATI; b) IN LINEA DI PRINCIPIO VIGE L'ARTICOLO 9, COMMA 1. NEL CASO IN CUI UN CONTRATTO DI LAVORO NON POSSA ESSERE CONSEGNATO, LA BUNDESANSTALT PROVVEDERÀ AL COLLOCAMENTO IMMEDIATO DEL LAVORATORE DOPO LA SUA ENTRATA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE. IL LAVORATORE RICEVE IL CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL COLLOCAMENTO; (c) LA COMMISSIONE TEDESCA RILASCIA GRATUITAMENTE UNO SPECIALE DOCUMENTO ($T QUALORA NON VENGANO SOLLEVATE OBIEZIONI DA PARTE DEL MINISTERO FEDERALE DELL'INTERNO IN MATERIA DI POLIZIA PER GLI STRANIERI. QUESTO DOCUMENTO SOSTITUISCE I PERMESSI DI LAVORO E DI ASSUNZIONE PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI SULLA OCCUPAZIONE DI MANO D'OPERA STRANIERA ED ESENTA IL TITOLARE DALL'OBBLIGO DEL VISTO DI INGRESSO IN GERMANIA PER TUTTO IL TEMPO IN CUI SARÀ VALIDO IL DOCUMENTO STESSO. LA VALIDITÀ DI QUESTO DOCUMENTO SI ESTENDE DAL GIORNO DEL RILASCIO FINO AL TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO. ARTICOLO 13 LA PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO STABILITA NEL PRESENTE ACCORDO VIENE APPLICATA ANCHE QUANDO NELLE RICHIESTE DI LAVORO (ARTICOLO 4, COMMA 1) I DATORI DI LAVORO TEDESCHI RICHIEDANO NOMINATIVAMENTE LAVORATORI ITALIANI, IN BASE A RAPPORTI PERSONALI. PER COMPROVARE L'IDONEITÀ PROFESSIONALE È PERÒ SUFFICIENTE LA PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE TEDESCA DELL'ATTESTATO DELLA PRESELEZIONE PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE ACCORDO. CAPITOLO IV ASSISTENZA, RIMESSE E TRASFERIMENTO DELLE FAMIGLIE ARTICOLO 14 (1) GLI UFFICI DELLA BUNDESANSTALT ASSISTERANNO I LAVORATORI ITALIANI, PARTICOLARMENTE ALL'INIZIO, DURANTE IL PERIODO DI ADATTAMENTO, FORNENDO LORO INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE. (2) LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DUE PAESI ESAMINERANNO BENEVOLMENTE IN QUALE MISURA ASSISTENTI DI ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED ECCLESIASTICHE ITALIANE POTRANNO FACILITARE AI LAVORATORI ITALIANI L'ADATTAMENTO ALLE NUOVE CONDIZIONI DI VITA, IN COLLABORAZIONE CON RAPPRESENTANTI DELLE CORRISPONDENTI ORGANIZZAZIONI TEDESCHE. ARTICOLO 15 IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI TEDESCHE IN VIGORE IN MATERIA DI VALUTA ESTERA, I LAVORATO- 26 LAVORO ITALIANO NEL MONDO RI ITALIANI POSSONO TRASFERIRE LE RETRIBUZIONI DEL LORO LAVORO FINO ALL'AMMONTARE TOTALE DEL LORO GUADAGNO. ARTICOLO 16 (1) I LAVORATORI ITALIANI CHE DESIDERANO FARSI RAGGIUNGERE DAI FAMILIARI, POSSONO INOLTRARE DOMANDA, PER OTTENERE L'ASSICURAZIONE DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A FAVORE DEI LORO FAMILIARI, PRESSO LE AUTORITÀ DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI QUALORA ESIBISCANO UN ATTESTATO UFFICIALE CIRCA LA DISPONIBILITÀ DI UN ALLOGGIO ADEGUATO ALLA COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. TALI UFFICI ESAMINERANNO BENEVOLMENTE LE DOMANDE E DECIDERANNO IN MERITO NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE. (2) LE SUDDETTE DISPOSIZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE NEI RIGUARDI DEI LAVORATORI MENZIONATI NELL'ARTICOLO 12. (3) LA COMMISSIONE TEDESCA COMUNICHERÀ AL MINISTERO DEL LAVORO I NOMI DEI FAMILIARI CUI LE AUTORITÀ DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI HANNO ASSICURATO IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO. CAPITOLO IV ASSISTENZA, RIMESSE E TRASFERIMENTO DELLE FAMIGLIE ARTICOLO 17 (1) IL GOVERNO ITALIANO ASSUMERÀ LE SPESE PER LA PRESELEZIONE PROFESSIONALE E SANITARIA, IL VITTO, L'ALLOGGIO E IL VIAGGIO DEI LAVORATORI ITALIANI SU TERRITORIO ITALIANO. (2) LE SPESE RIGUARDANTI LA COMMISSIONE TEDESCA E LA SUA ATTIVITÀ, LE SPESE PER IL VIAGGIO DEI LAVORATORI ITALIANI DAL CONFINE ITALIANO AL LUOGO DI LAVORO NONCHÉ LE PRESTAZIONI FORNITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 2 SONO ANTICIPATE DALLA BUNDESANSTALT E FANNO CARICO AI DATORI DI LAVORO INTERESSATI MEDIANTE PAGAMENTO DI UNA SOMMA FORFETTARIA; IN QUESTA SOMMA È COMPRESO UN CONTRIBUTO PER SPESE AMMINISTRATIVE CORRISPONDENTE A QUELLO DI 700 LIRE CHE ALLO STESSO TITOLO VERSERÀ IL LAVORATORE ITALIANO ALL'ATTO DELLA SUA ASSUNZIONE. ARTICOLO 18 IL CARICO DELLE SPESE PER IL VIAGGIO DI RITORNO DEL LAVORATORE È ATTRIBUITO IN BASE ALL'ACCORDO CONCLUSO TRA IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE. SE IL DATORE DI LAVORO ASSUME LE SPESE PER IL VIAGGIO DI RITORNO, LE CONDIZIONI E LA MISURA DI TALE CARICO DI SPESE DEVONO ESSERE FISSATE NEL CONTRATTO DI LAVORO. CAPITOLO VI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA ARTICOLO 19 (1) I DUE GOVERNI ISTITUISCONO UNA COMMISSIONE MISTA COMPOSTA AL MASSIMO DI TRE RAPPRESENTANTI PER OGNUNA DELLE DUE PARTI. I RAPPRESENTANTI POSSONO ESSERE ASSISTITI DA ESPERTI. (2) LA COMMISSIONE MISTA HA IL COMPITO: a) DI ESAMINARE E REGOLARE QUESTIONI EVENTUALMENTE RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DEL PRESENTE ACCORDO; SE NECESSARIO PROPORRÀ DI MODIFICARE IL PRESENTE ACCORDO; b) DI PRESENTARE PROPOSTE PER ARMONIZZARE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO CON GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI CHE I DUE GOVERNI ASSUMERANNO IN AVVENIRE SU BASE MULTILATERALE; c) DI PROPORRE UNA REGOLAMENTAZIONE SPECIALE PER IL CARICO DELLE SPESE PER IL VIAGGIO DI RITORNO DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, QUALORA UNO DEI DUE GOVERNI NE ESPRIMA IL DESIDERIO; d) DI PRENDERE IN ESAME E APPORTARE EVENTUALI MODIFICHE AL MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO 4, SE UNO DEI DUE GOVERNI LO DESIDERI. (3) LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE O ALL'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA COMMISSIONE MISTA, CHE SI PRONUNZIERÀ IN MERITO ENTRO DUE MESI. (4) LA COMMISSIONE MISTA SI RIUNIRÀ SU RICHIESTA DI UNO DEI DUE GOVERNI IN ITALIA O NELLA REPUBBLICA FEDERALE. (5) LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON ESCLUDONO LA POSSIBILITÀ DI INTESE DIRETTE TRA I MINISTERI ITALIANI COMPETENTI E IL MINISTERO FEDERALE DEL LAVORO, IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E MODIFICA DEL PRESENTE ACCORDO. CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 20 IL GOVERNO ITALIANO ACCOGLIERÀ IN OGNI MOMENTO E SENZA FORMALITÀ I LAVORATORI DI CITTADINANZA ITALIANA CON LE LORO FAMIGLIE, ENTRATI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE IN BASE AL PRESENTE ACCORDO. ARTICOLO 21 (1) IL GOVERNO FEDERALE TRASMETTERÀ AL GOVERNO ITALIANO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO E DI VITA NELLA REPUBBLICA FEDERALE, OCCORRENTI AL FINE DI ORIENTARE I LAVORATORI. (2) IN PARTICOLARE ESSO TRASMETTERÀ I DATI INDICATIVI CONCERNENTI LA RETRIBUZIONE MEDIA E LA DURATA MEDIA DEL LAVORO NEI VARI SETTORI PRODUTTIVI, L'AMMONTARE DELLE RITENUTE SUL SALARIO PER TASSE, CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI E L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, NONCHÉ UN RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE, DI PRESTAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRO LA DISOCCUPAZIONE ED 27 LAVORO ITALIANO NEL MONDO INFINE NOTIZIE SUI PREZZI AL DETTAGLIO E SUL COSTO DELLA VITA IN GENERALE. QUESTE INFORMAZIONI SARANNO, OVE NECESSARIO, COMPLETATE CON DATI PIÙ RECENTI. (3) IL GOVERNO ITALIANO PROVVEDERÀ ALLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI MESSE A SUA DISPOSIZIONE. ARTICOLO 22 LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ACCORDO NON PREGIUDICANO L'APPLICAZIONE DI QUEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI CHE PREVEDANO DISPOSIZIONI IN FAVORE DI UN PIÙ LIBERO MOVIMENTO DEI LAVORATORI FRA GLI STATI EUROPEI, IN QUANTO ESSI IMPEGNINO LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA. ARTICOLO 23 IL PRESENTE ACCORDO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA FIRMA. ESSO RIMANE IN VIGORE PER UN ANNO E SARÀ PROROGATO TACITAMENTE DI ANNO IN ANNO, SALVO DENUNZIA EFFETTUATA DA UNO DEI DUE GOVERNI AL PIÙ TARDI TRE MESI PRIMA DELLA SUA SCADENZA. FATTO A ROMA IL 20 DICEMBRE 1955 IN DOPPIO ESEMPLARE, IN ITALIANO E IN TEDESCO. I DUE TESTI FANNO EGUALMENTE FEDE. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA GAETANO MARTINO MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ANTON STORCH MINISTRO PER IL LAVORO CLEMENS BRENTANO VISTO, D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI MARTINO $T VISTO, D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI MARTINO ANNESSO B ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA omissis ANNESSO C ANLAGE 1 omissis ANNESSO D ALLEGATO 1 BESCHEINIGUNG UBER DIE BERUFLICHE VORAUSLESE ATTESTATO DEL RISULTATO DELL'ESAME PROFESSIONALE $T omissis ANNESSO E ANLAGE 2 omissis ANNESSO F ALLEGATO 2 ARZTLICHER UNTERSUCHUNGSBOGEN ZUR ANWERBUNG ITALIENISCHER ARBEITSKRAEFTE FUR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND QUESTIONARIO SANITARIO PER IL RECLUTAMENTO DI MANO D'OPERA ITALIANA VERSO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA $T PRINCIPI RELATIVI ALLA NATURA ED ALLA ESTENSIONE DELL'ESAME MEDICO DA EFFETTUARSI CONFORMEMENTE ALL'ART. 7 DELL'ACCORDO. I. SCOPO E NATURA DELL'ESAME MEDICO L'ESAME MEDICO HA PER SCOPO DI ACCERTARE LO STATO DI SALUTE IN GENERALE E L'IDONEITÀ FISICA DEL CANDIDATO PER IL MESTIERE CHE DEVE ESERCITARE. L'ESAME MEDICO SI EFFETTUERÀ SECONDO I PRINCIPI QUI APPRESSO STABILITI. II. PRINCIPI GENERALI 1. OGNI CANDIDATO DEVE SOTTOPORSI: a) AD UN ESAME INIZIALE (PRESELEZIONE) EFFETTUATO DA MEDICI ITALIANI; b) AD UN ESAME FINALE (SELEZIONE) EFFETTUATO DA MEDICI INCARICATI DALLA BUNDESANSTALT. L'INTERVALLO FRA I DUE ESAMI NON DEVE ESSERE SUPERIORE A DUE MESI. 2. QUALORA IL RECLUTAMENTO SI RIFERISCA AD OCCUPAZIONE CHE RICHIEDANO PARTICOLARI CAPACITÀ FISICHE SI STABILIRANNO IN TEMPO UTILE E DI ACCORDO FRA GLI ESPERTI MEDICI DELLE DUE PARTI, LE DIRETTIVE SPECIALI, SE NECESSARIO, TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI VIGENTI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER CERTI RAMI DI ATTIVITÀ. 3. IN OGNI CASO SONO ESCLUSE DAL RECLUTAMENTO LE PERSONE CHE SIANO AFFETTE DA: a) MALATTIE ED IMPERFEZIONI CHE LIMITINO CONSIDEREVOLMENTE OD ANNULLINO LA IDONEITÀ AL MESTIERE CHE DEVONO ESERCITARE; b) MALATTIE ED IMPERFEZIONI CHE OSTACOLINO CONSIDEREVOLMENTE LA CONVIVENZA CON ALTRE PERSONE; c) MALATTIE CHE, SE ANCHE NON LIMITANO CONSIDEREVOLMENTE LA IDONEITÀ AL MESTIERE, RICHIEDANO CONTINUE CURE MEDICHE; d) TUBERCOLOSI POLMONARE SOTTO TUTTE LE SUE FORME ANCHE APPARENTEMENTE GUARITE, AD ECCEZIONE DELLE MODICHE ALTERAZIONI DEL SENO COST-DIAFRAMMATICO E LE PICCOLE CALCIFICAZIONI; e) ALTRE MALATTIE INFETTIVE O PARASSITARIE CONTAGIOSE; f) DISTURBI DELL'APPARATO DIGESTIVO SUSCETTIBILI DI UN AGGRAVAMENTO CHE, PER EFFETTO DEL CAMBIAMENTO DEL REGIME ALIMENTARE, DETERMINI UNA DIMINUZIONE CONSIDEREVOLE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA O CHE RICHIEDA 28 LAVORO ITALIANO NEL MONDO CURE MEDICHE CONTINUE; g) ALTRE INFERMITÀ SUSCETTIBILI DI ESSERE AGGRAVATE DA UN CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE CON LE CONSEGUENZE INDICATE AL PUNTO F); h) DIMINUZIONI CONSIDEREVOLI DELLA FUNZIONE DEGLI ORGANI DELLA VISTA E DELL'UDITO; i) CARIE E PARADENTOSI NECESSITANTI CURE MEDICHE O DENTATURA CON INSUFFICIENTE CAPACITÀ DI MASTICAZIONE; SONO AMMESSE PERÒ LE PROTESI CHE ASSICURINO UNA SUFFICIENTE CAPACITÀ DI MASTICAZIONE. III. PROCEDURA 1. PER OGNI CANDIDATO SI DEVE COMPILARE UN QUESTIONARIO MEDICO BILINGUE IN DUE ESEMPLARI (ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO) CHE DEBBONO ESSERE CONSEGNATI ALLA COMMISSIONE TEDESCA. a) IL QUESTIONARIO È COMPILATO INIZIALMENTE, PER LA PRESELEZIONE, A CURA DEI SERVIZI MEDICI ITALIANI: LA PARTE II DEL QUESTIONARIO È COMPILATA IN BASE AD UN INTERROGATORIO DEL MEDICO AL CANDIDATO E QUEST'ULTIMO DEVE CONFERMARE LA CORRETTEZZA DELLE SUE DICHIARAZIONI SOTTOSCRIVENDOLE SULLO STESSO QUESTIONARIO ALLA PRESENZA DEL MEDICO; NELLA PARTE III, COLONNA A DEL QUESTIONARIO, VERRANNO ANNOTATI I RISULTATI DELLA PRESELEZIONE. IL MEDICO INCARICATO DELLA PRESELEZIONE DOPO FINITA LA VISITA ED ESPRESSO IL SUO GIUDIZIO, FIRMERÀ IL REFERTO ALLA FINE DI COLONNA A. b) LA PARTE III, COLONNA B E LE PARTI IV E V SONO COMPILATE DAI MEDICI INCARICATI DALLA BUNDESANSTALT. 2. L'ESAME DI PRESELEZIONE CONSISTE IN: a) VISITA GENERALE, b) ESAME UDITO E VISTA, c) RADIOSCOPIA DEL TORACE, d) ESAME URINA (ALBUMINA E GLUCOSIO), e) (R. W.) QUANDO SARÀ RITENUTO NECESSARIO. 3. L'ESAME DI PRESELEZIONE SI CONCLUDE CON UN GIUDIZIO CIRCA LA ATTITUDINE FISICA DEL CANDIDATO A SVOLGERE IL LAVORO PER IL QUALE VIENE RECLUTATO E SI ESPRIME CON IDONEO O NON IDONEO. IL CANDIDATO PUÒ ESSERE DICHIARATO IDONEO SOLTANTO SE IL SUO STATO DI SALUTE SIA STATO SUFFICIENTEMENTE ACCERTATO ALL'ESAME DI PRESELEZIONE. 4. SINO A QUANDO NON SARÀ STABILITO DIVERSAMENTE (AI SENSI DEI PUNTI 2 E 3 DELLA PARTE II DEL PRESENTE ALLEGATO) L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ SARÀ UNIFORMATO AI CRITERI GENERALI CUI SI ATTIENE PER CASI ANALOGHI IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. 5. I CANDIDATI TROVATI NON IDONEI ALL'ESAME DI PRESELEZIONE SARANNO ESCLUSI DALL'ESAME FINALE. 6. L'ESAME FINALE (SELEZIONE) VERRÀ EFFETTUATO IN ITALIA DAI MEDICI INCARICATI DALLA BUNDESANSTALT. QUESTO ESAME SI BASERÀ SU REFERTO DELLA VISTA MEDICA DI PRESELEZIONE. 7. UN ESEMPLARE DEI QUESTIONARI MEDICI RELATIVI AI CANDIDATI RIFIUTATI ALL'ESAME FINALE (SELEZIONE) SARÀ TRASMESSO - A RICHIESTA - ALL'ISPETTORATO MEDICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. 8. LE QUESTIONI RISULTANTI DALLA PRESELEZIONE E DALLA SELEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI POTRANNO ESSERE ESAMINATE E RISOLTE DIRETTAMENTE TRA GLI ESPERTI DELLE DUE PARTI. 9. GLI ORGANI ITALIANI DI EMIGRAZIONE DARANNO LA LORO PIENA COLLABORAZIONE AI MEDICI INCARICATI DALLA BUNDESANSTALT PER AGEVOLARE LO SVOLGIMENTO DEI RISPETTIVI COMPITI. ANNESSO G GRUNDSAETZE UBER ART UND UMFANG DER GESUNDHEITLICHEN PRUFUNG GEMAESS ARTIKEL 7 DER VEREINBARUNG $T omissis ANNESSO H ANLAGE 4 omissis ANNESSO I ALLEGATO 4 ARBEITSVERTRAG CONTRATTO DI LAVORO $T omissis
|