Sfruttamento e legislazione
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Lo sfruttamento degli emigranti e la regolamentazione legislativa e politica dell’emigrazione.

La storia dell'emigrazione italiana è costellata ,oltre che da tragedie individuali e collettive, incidenti sul lavoro e stragi , da forme aberranti di  sfruttamento e persino di schiavismo. Tale condizioni, unitamente alla mole numerica degli espatri e degli arrivi,  resero necessari sia da parte dei governi italiani sia di quelli dei paesi di accoglienza il varo di provvedimenti legislativi atti a prevenire lo sfruttamento e a regolamentare l’esodo migratorio.

Ecco qualche esempio.

L’emigrazione italiana verso l’America tra la fine dell’800 e i primi decenni del XX sec.

 

Minatori Italiani in West Virginia agli inizi del Novecento: Questa foto fu scattata il 5 dicembre 1907 a Monongah, West Virginia; molti di questi uomini, Calabresi e Florensi, il giorno dopo persero la vita

Minatori Italiani in West Virginia agli inizi del Novecento( Questa foto fu scattata il 5 dicembre 1907 a Monongah, West Virginia; molti di questi uomini, Calabresi i, il giorno dopo persero la vita )

Nei momenti Storici drammatici alcuni tipi di persone approfittano delle sciagure altrui; l'esodo Italiano ed Europeo verso le Americhe fu così imponente che il finanziamento a credito del viaggio transoceanico divenne fonte di arricchimento per individui di pochi scrupoli. Centinaia di migliaia di persone vendettero casa, vigna, asino, tutto quello che avevano, taglieggiati e raggirati in patria, prima da paesani faccendieri poi dagli agenti di emigrazione. Alcuni di loro appena giungevano negli Stati Uniti d'America, accolti da altri criminali venivano diretti in carri merci o per il bestiame, trasportati fino in West Virginia finivano praticamente schiavi dei loro "padroni" a lavorare nelle miniere:Il 6 dicembre 1907 a Monongah,USA,  nelle miniere n°6 e n°8 una serie di esplosioni causano una ecatombe di vite umane, dal numero imprecisato perché neanche un terzo dei minatori era registrato. Da un'inchiesta del 1897 a Chicago risultò che il 22 per cento degli immigrati italiani lavorava per un padrone; immaginiamo la percentuale in una miniera sperduta del West Virginia.

Monongah, 6 dicembre 1907: la folla dei soccorritori intorno alla voragine del pozzo n°8

Monongah, 6 dicembre 1907: la folla dei soccorritori intorno alla voragine del pozzo n°8

Assieme ai primi emigranti, i cosiddetti pionieri, uomini soli che si recavano in America a cercar fortuna, si sviluppò il fenomeno della catena migratoria.( Essa seguiva linee familiari, campanilistiche, regionali e professionali. Parenti, amici e compaesani raggiungevano i primi emigrati, grazie alle notizie che ricevevano attraverso le lettere, inviate dall'America. Le lettere contenenti notizie più o meno attendibili, come è stato dimostrato dal alcuni storici che si sono occupati del fenomeno, fungevano spesso da veicolo principale di propaganda all'emigrazione nel paese. Lette da parenti e amici, a volte nella piazza del villaggio, servirono e attirare in America milioni di italiani. Spesso contenevano i biglietti per il viaggio dei congiunti (prepaids). È stato calcolato che il dal 50 al 60 per cento degli emigrati negli anni Novanta partì con un biglietto prepagato, che rappresentò quindi uno dei principali strumenti del finanziamento dell'espatrio. I primi a emigrare erano stati i piccolissimi proprietari che avevano venduto tutto per finanziarsi il viaggio. Un'altra forma di finanziamento del biglietto transoceanico era costituita dal credito. E qui entriamo nel campo dello sfruttamento degli emigranti.

Fu il momento d'oro delle agenzie dell'emigrazione, che in molti casi facevano vera e propria opera di esportazione degli schiavi: promettevano ricchi compensi in denaro, un lavoro sicuro. Per i primi immigrati episodi di sfruttamento da parte degli agenti dell'emigrazione, che li reclutavano per il passaggio marittimo, e dei 'padroni', connazionali e spesso compaesani, sono all'ordine del giorno, sotto forma di quote da versare per la casa e per il lavoro trovato. Gli agenti, di solito stranieri, e i sub agenti italiani - rappresentati dalla piccola borghesia usurai, sindaci, preti, notai, impiegati comunali - cercavano di avvantaggiarsi dell'ignoranza degli immigrati. Esigevano percentuali sul biglietto per l'America, anche quando come nel caso dell'America Latina esso era gratuito, convocavano gli emigranti sulle banchine dei porti una settimana prima per poterli sfruttare attraverso osti complici e cambiavalute. Molti furono gli episodi di gruppi di immigrati abbandonati in aperta campagna dagli agenti. A questo proposito basta ricordare il bel racconto di Sciascia "Il lungo viaggio" in Il Mare colore del vino in cui gli emigranti vennero fatti salire su una nave con destinazione americana e poi sbarcati sulla costa siciliana dopo aver circumnavigato l'isola per diversi giorni.

Una volta giunti in America le cose non miglioravano. Senza conoscenza della lingua, spaesati, senza alcuna possibilità di tornare indietro, venivano affidati a dei padroni. Lavorare per un padrone fu il destino di molti emigranti; ciò implicava il versamento di una tangente per ottenere un lavoro, l'abitazione, oltre all'obbligo di acquistare le merci in uno spaccio indicato(che aumentava i prezzi del 60 per cento).Erano Italiani già da tempo residenti negli Stati Uniti a gestire il collocamento degli immigrati quasi sempre sfruttando  i propri connazionali. Giocando appunto sull'ignoranza della lingua e del funzionamento della società statunitense, questi boss  esigevano anche  quote dei salari per il lavoro che procacciavano tenendo intere famiglie  in uno stato di continua soggezione. Il gruppo di sfruttatori era vasto e variopinto: agenti dell'immigrazione, sub agenti, impiegati comunali, notai, padroni, strozzini. Da una inchiesta del 1897 a Chicago risultò che il 22 per cento degli immigrati lavorava per un padrone. Nella New York di fine secolo c'erano 2000 boss che agivano spesso in combutta coi banchieri che spesso garantivano per gli immigrati senza lavoro non sarebbero stati a carico dello stato.

§         Le iniziative dello stato italiano.

Lo stato italiano, diviso tra emigrazionisti e antiemigrazionisti, immerso nel dibattito tra emigrazione spontanea, ritenuta economicamente e moralmente sana, e emigrazione artificiale, quella incentivata dagli agenti, da combattere, fece poco o nulla per la tutela dei propri immigrati, come denunciarono anche i pochi scrittori italiani che hanno dedicato qualche pagina al fenomeno dell'emigrazione italiana in America, nemmeno in momenti in cui come nel 1901 avvenne il linciaggio di undici siciliani a New Orleans, accusati di appartenenza alla Mafia. Questi furono i provvedimenti legislativi più rilevanti messi in campo dai nostri governi tra la fine dell’800 e i primi del 900.

Proprio per cercare di diminuire i numerosissimi casi di sfruttamento venne emanata la Legge Crispi del 30 dicembre 1888 n° 5866, che mantenne il carattere strettamente privatistico del contratto, limitandosi a sancire norme di polizia per controllare l'attività di agenti o subagenti; essa non riuscì comunque ad eliminare gli inconvenienti per i quali era stata varata. Tale legge, che si limitava a sancire quasi esclusivamente norme comportamentali, affidava alla polizia il controllo per arginare il fenomeno dei molteplici abusi operati da chi si occupava di reclutare manodopera a basso costo. La situazione migliorò e i soprusi degli speculatori cessarono, solamente quando fu approvata una legge organica dell'emigrazione ,Legge Luzzati del 31 gennaio 1901 n° 23,in base alla quale  le norme che disciplinavano l'emigrazione vennero profondamente cambiate mentre fu creato un organo tecnico specifico ( Commissariato generale dell’emigrazione )per l'applicazione della legge stessa:

  1. furono abolite le agenzie e subagenzie per il trasporto degli emigranti;
  2. il trasporto fu consentito solo sotto l'osservanza di determinate cautele e garanzie;
  3. si crearono organi pubblici, per fornire ai desiderosi di espatrio le necessarie informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di destinazione;
  4. si stabilirono norme per l'assistenza sanitaria e igienica, per la protezione nei porti e durante i viaggi e, successivamente, anche per la tutela giuridica dell'emigrazione e la disciplina degli arruolamenti per l'estero.

In Brasile la manodopera degli emigranti Italiani sostituì in buona parte quella prestata fin allora dalle persone usate come schiavi: in quanto bianco e cattolico l'immigrato italiano era trattato diversamente dagli schiavi di colore, ma la qualità della vita effettiva era di poco superiore, e poi le condizioni di lavoro difficili, la mentalità schiavista di molti proprietari terrieri portarono il Governo Italiano a proibire l'emigrazione in Brasile con il Decreto Prinetti del 1902.

§         L’assistenza.

Riguardo ai provvedimenti e alle iniziative atti ad assistere queste masse di diseredati da una parte si delinea l’azione della Chiesa cattolica, che attraverso la Società San Raffaele fondata da Monsignor Scalabrini, si mobilitò per prima non solo per l'assistenza materiale agli emigrati effettuata attraverso vere e proprie missioni negli Stati Uniti e negli altri paesi ad alta migrazione italiana, ma anche per la sollecitazione di leggi che tutelassero gli emigranti.

Dall’altro anche i governi americani  intervengono direttamente o attraverso iniziative indirette. Col beneplacito del governo, negli Stati Uniti l'assistenza agli immigrati venne svolta da privati, religiosi, legati alla chiesa protestante, o laici che operarono nell'ambito del movimento progressista Essi assistettero praticamente gli immigrati fin dal loro arrivo nei porti statunitensi, nella ricerca di una casa o di un lavoro e li aiutarono a disimpegnarsi tra la complicata legislazione statunitense in tema di immigrazione, cercando di sottrarli dalle mani dei padroni.I numerosi enti assistenziali, pubblici e privati che si occupavano degli immigrati dedicarono molta attenzione alle condizioni di vita nei tenements e nei quartieri degli immigrati. Attraverso le loro testimonianze è possibile conoscere non solo quali furono le principali difficoltà incontrate dagli immigrati nel loro impatto con la vita cittadina, ma anche le "abitudini" degli immigrati italiani che disturbavano gli americani. Queste ultime si potrebbero far risalire alla cultura premoderna degli italiani. Gli enti assistenziali innanzitutto si occuparono della tutela della salute. Nel 1912 era stato creato il Children's Bureau, su proposta di Lilian Wald, per tutelare il benessere dei bambini negli Stati Uniti. Come molte organizzazioni sorte in questi anni, andò presto ad occuparsi dei bambini degli immigrati, le fasce allora più povere della società. Iniziò con uno studio sulla mortalità infantile, proseguì la sua attività con la pubblicazione di numerosi opuscoli sulla salute prenatale, la legislazione sul lavoro minorile; svolse una campagna per la registrazione delle nascite, per la scolarizzazione. Nei manuali sulla salute e l'allevamento dei bambini venivano fornite informazioni per le madri immigrate costrette a vivere nei tenements in condizioni igieniche precarie. I manuali offrono un'idea dei problemi : si parte dalla questione della ventilazione della casa, cercando di sfatare la credenza che l'aria e le correnti siano pericolo per la vita dei bambini, si passa poi alle informazioni dietetiche, all'abbigliamento, al sonno, per prendere in considerazione gli aspetti dell'educazione, del gioco e delle attività sportive. Ma la scientific motherhood, con prescrizioni precise rispetto a tutte le funzioni materne era spesso in aperto contrasto con le abitudini delle immigrate, che guardavano con diffidenza le assistenti sociali che entravano nelle loro case e davano consigli su tutto, dall'allattamento all'abbigliamento, spesso scontrandosi con le norme anch'esse codificate dettate dalla cultura delle immigrate. Per superare queste diffidenze, gli International Institutes, fondati dalla Young Women's Christian Association nel 1912 per assistere le donne immigrate, organizzarono corsi di economia domestica al fine di insegnare alle madri di famiglia a fare la spesa, a cucinare col gas, a preparare cibi adeguati per i bimbi piccoli utilizzando questi manuali. Attraverso una fitta rete di club le assistenti degli istituti, spesso appartenenti al gruppo etnico di cui si occupavano e che parlavano la lingua delle immigrate, cercarono di orientarle anche nell'arredamento della casa, perché imparassero a riutilizzare vecchi mobili e non si facessero sfruttare dai commercianti locali, perché non appesantissero l'arredamento con oggetti e tendaggi che poi era difficile mantenere puliti. Le condizioni igieniche sono anche qui tenute in principale considerazione. La salute è forse il campo in cui intervennero con maggior incisività gli assistenti sociali dell'epoca. "se vai in ospedale muori" era la credenza diffusa tra gli immigrati italiani e, fino agli anni Trenta le nascite avvenivano a casa, con levatrici italiane. Tra le famiglie italiane di cui si occuparono gli istituti si riscontra, assieme a un'altissima diffidenza nei confronti dei medici e degli ospedali, molta superstizione e ignoranza. Le assistenti sociali dovevano intervenire spesso per spiegare le più banali norme igieniche: tener lontani, quando le condizioni abitative lo permettevano, i bambini malati di tubercolosi o di sifilide da quelli sani, o convincere una donna al terzo mese di gravidanza, malata di polmonite a non bere pozioni a base di canfora. Altre madri che ritenevano i figli malati a causa del malocchio furono convinte a portare i figli dal medico.

 

§         La regolamentazione legislativa e politica dell’emigrazione negli USA: i restrizionisti e i riformatori.

Sempre per quello che riguarda il versante statunitense la questione della grande immigrazione dai paesi dell'Europa sud orientale aveva costituito, fin dagli inizi, oggetto di un acceso dibattito in cui gli unici favorevoli ad un ingresso illimitato erano gli imprenditori. Le paure scatenate dalla grande immigrazione, procedendo a grandi linee, erano: di ordine politico, timore dei sovversivi; sociale, paura della delinquenza; culturale, per la perdita della supremazia culturale anglosassone del paese; religioso, la grande maggioranza dei nuovi immigrati era di religione cattolica, oltre a quelli dovuti a veri e propri sentimenti razzistiVenuto meno il bisogno di manodopera a basso costo i restrizionisti ebbero la meglio: alcune fondamentali leggi volte a frenare l'immigrazione furono votate. Dal giugno 1920 al giugno 1921 furono registrati negli Stati Uniti più di 800.000 nuovi arrivati, provenienti per due terzi dall'Europa meridionale e orientale. Il panico fu tale che il Congresso, allarmatissimo, votò d'urgenza una legge approvata per alzata di mano. Il Quota Act del 19 magio 1921 limitava il numero degli stranieri ammesso annualmente, e per nazionalità, al 3 per cento del numero dei rispettivi connazionali stabilitisi negli Stati Uniti nel 191O. Questa legge venne applicata fino al 1 luglio 1924, quando entrò in vigore il National Origins Act, approvato nel maggio 1924, che riduceva le quote di ciascuna nazionalità al 2 per cento dei rispettivi connazionali residenti negli Stati Uniti nel 1890, in un'epoca cioè in cui l'immigrazione slava, ebraica e latina era assolutamente insignificante. Con la prima quota che limitò l'emigrazione europea vennero ammessi 42.000 italiani , nel 1924 il numero scese a 5645: "L'America --con le parole di Carlo Levi-- si allontanava sempre più nelle nebbie dell'Atlantico... forse per sempre". La risposta alle questioni questione sollevate dalla nuova immigrazione scaturì quasi spontanea dall'esperienza della Prima guerra mondiale, quando ci si rese conto che molti dei coscritti non erano nemmeno in grado di parlare inglese, per non dire delle scarse garanzie che offrivano di fedeltà al nuovo paese. Si scatenò allora una campagna per l'americanizzazione di tutti gli immigrati che si articolò principalmente su due linee: corsi per l'insegnamento dell'inglese, pressioni per la scolarizzazione dei figli degli immigrati, e campagna per l'acquisizione della cittadinanza. Il grande crogiuolo o melting pot americano era entrato in funzione. Alcune voci si sollevarono in difesa del mantenimento delle culture degli immigrati e a favore di una società pluralistica, ma la crisi economica prima e la Seconda guerra mondiale poi, operarono a favore del trend principale. Ciononostante, come è emerso dal revival etnico degli anni Settanta, le matrici culturali degli immigrati erano riuscite a sopravvivere e oggi i discendenti di coloro che scelsero l'America, giunti oramai con piccoli o grandi successi alla quarta generazione, sono forse per la prima volta in grado di scegliere i propri referenti culturali. Tempo, opportunità economiche e tutele legislative faticosamente conquistate, sembrano aver contribuito a sciogliere i complessi problemi che l'emigrazione di massa aveva sollevato. Nel campo opposto con motivazioni estremamente variegate si trovavano, riformatori che chiedevano una maggiore tutela degli immigrati e si adoperavano per leggi che tutelassero la riunificazione delle famiglie e reazionari che temevano la perdita della supremazia di matrice anglosassone nel paese. La fine della grande immigrazione non significò però la fine del problema. Restava aperta la questione dell'inserimento sociale dei milioni di immigrati e dei loro discendenti. All'assistenzialismo da parte di enti religiosi o privati dell'inizio del secolo, si passò a quello statale durante gli anni trenta, che si rifece al primo. La campagna per la scolarizzazione rappresentò un momento importante per l'integrazione dei figli degli immigrati. Sottesa a molte delle iniziative nei confronti degli immigrati era la questione del controllo sociale. Anche se in molti studi sul periodo risulta che per le prime generazioni non si ebbe un aumento di delinquenza, i timori suscitati dall'immigrazione sud europea erano legati Il tentativo di americanizzare il più in fretta possibile gruppi etnici così lontani e diversi dal ceppo anglosassone. Le leggi sull'immigrazione gli anni venti posero in buona sostanza fine all'immigrazione italiana negli Stati Uniti, stabilendo delle quote per ogni nazionalità, discriminarono di fatto tra le popolazioni del nord Europa e quelle dell'Europa Sud Orientale codificando il pregiudizio antimeridionale.

Si tratta, quelle fin qui citate,  di iniziative unilaterali attuate separatamente sia dal paese di provenienza sia da quello di arrivo , per regolamentare o frenare ,più o meno drasticamente , i fenomeni migratori e i suoi eccessi.

Regolamentazione legislativa del secondo dopoguerra.

Diverso appare ,invece, il caso degli accordi che i governi italiani stipularono nel secondo dopoguerra con alcuni paesi europei ,meta privilegiata dei nostri emigranti, soprattutto meridionali. Tali accordi bilaterali regolamentavano in maniera estremamente minuziosa il reclutamento e il collocamento di manodopera italiana nei vari comparti produttivi di questi paesi. Esemplificativi , in questo senso, sono i vari articoli del decreto della Presidenza della Repubblica italiana del 23  marzo del 1956 che mette i esecuzione  l’accordo tra la Repubblica italiana e quella Federale tedesca, stipulato nel 1955.

In base a questo accordo, tra le altre cose :

§         si fissano in maniera scrupolosa le quote degli immigrati da immettere in Germania, e le competenze che li devono contraddistinguere, in base  a una stringente adesione alle  richieste dei datori di lavoro.

§         si stabiliscono precise modalità di selezione medica dei lavoratori.

§         si garantisce ai lavoratori immigrati trasparenza e legalità nella stipula dei contratti e nella conoscenza  delle clausole che li contraddistinguono  o di ogni altra informazione riguardo al costo del lavoro, alla previdenza ecc.

§         si garantisce l’assistenza , materiale e logistica, del lavoratore nel viaggio dal paese di provenienza fino al luogo dell’ impiego per cui è stato concesso il permesso di soggiorno.

§         si assicura il vitto e l’alloggio oltre a soddisfare il diritto di far venire i propri cari qualora il lavoratore ne faccia esplicita richiesta.

Il tutto supervisionato da enti e personale governativo dei rispettivi paesi in base a una regolamentazione certa e condivisa. Una regolamentazione forse eccessivamente ferrea ma applicata all’insegna della collaborazione e della certezza del diritto.

 

IL TESTO

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 MARZO 1956, N. 893 (GU N. 205 DEL 17/08/1956)

ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA

NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN ROMA IL 20 DICEMBRE

1955. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.205 DEL 17 AGOSTO 1956)

PD: S9562022

URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1956-03-23;893

 

 

 

23

LAVORO ITALIANO NEL MONDO

PREAMBOLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO L'ART. 87 DELLA COSTITUZIONE;

SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI,

DI CONCERTO CON I MINISTRI PER L'INTERNO, PER

IL TESORO, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO;

DECRETA:

ARTICOLO 1

PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL'ACCORDO

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO

DI MANODOPERA ITALIANA NELLA

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN

ROMA IL 20 DICEMBRE 1955.

ARTICOLO 2

IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO

SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE

NELLA GAZZETTA UFFICIALE ED HA EFFETTO DALLA

DATA DELLA FIRMA DELL'ACCORDO INDICATO NELL'ARTICOLO

PRECEDENTE, IN CONFORMITÀ AL DISPOSTO

DELL'ART. 23 DELL'ACCORDO STESSO.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO

STATO, SARÀ INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO

E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 23 MARZO 1956

GRONCHI - SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI -

VIGORELLI -MATTARELLA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: MORO

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 17 LUGLIO

1956

ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO N. 99, FOGLIO N. 78.-

CARLOMAGNO

ANNESSO A

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL

COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA ITALIANA

NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

PREAMBOLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL

GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

NEL DESIDERIO DI APPROFONDIRE E DI STRINGERE

SEMPRE PIÙ NELL'INTERESSE RECIPROCO LE RELAZIONI

TRA I LORO POPOLI NELLO SPIRITO DELLA

SOLIDARIETÀ EUROPEA, NONCHÉ DI CONSOLIDARE I

LEGAMI D'AMICIZIA ESISTENTI FRA DI LORO,

NELLO SFORZO DI REALIZZARE UN ALTO LIVELLO DI

OCCUPAZIONE DELLA MANODOPERA ED UN PIENO

SFRUTTAMENTO DELLE POSSIBILITÀ DI PRODUZIONE,

NELLA CONVINZIONE CHE QUESTI SFORZI SERVONO

L'INTERESSE COMUNE DEI LORO POPOLI E PROMUOVONO

IL LORO PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE

HANNO CONCLUSO IL SEGUENTE ACCORDO SUL

RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA

ITALIANA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALL'ACCORDO

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO

DI MANODOPERA ITALIANA NELLA

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN

ROMA IL 20 DICEMBRE 1955.

ARTICOLO 2

(1) IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI

LAVORATORI PER LA REPUBBLICA FEDERALE È DI

COMPETENZA DA PARTE ITALIANA DEL MINISTERO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (QUI

APPRESSO DENOMINATO MINISTERO DEL LAVORO)

E DA PARTE TEDESCA DELLA $T (QUI APPRESSO

DENOMINATA $T ).

(2) A QUESTO FINE LE DUE AUTORITÀ AGISCONO IN

COLLABORAZIONE; ESSE CERCHERANNO DI SOLLECITARE,

NONCHÉ DI SEMPLIFICARE - PER QUANTO

SEMBRI OPPORTUNO E POSSIBILE NEL QUADRO

DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO - LA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

23 MARZO 1956, N. 893 (GU N. 205 DEL 17/08/1956)

ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI MANODOPERA ITALIANA

NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CONCLUSO IN ROMA IL 20 DICEMBRE

1955. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.205 DEL 17 AGOSTO 1956)

PD: S9562022

URN: urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1956-03-23;893

 

LAVORO ITALIANO NEL MONDO

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO E DI COLLOCAMENTO

STABILITA NELL'ACCORDO STESSO.

ARTICOLO 3

(1) LA BUNDESANSTALT DELEGA DI VOLTA IN VOLTA

UNA COMMISSIONE PER L'ITALIA (QUI APPRESSO

DENOMINATA COMMISSIONE TEDESCA) CON I

COMPITI RELATIVI AL RECLUTAMENTO ED AL COLLOCAMENTO

DI LAVORATORI ITALIANI; ESSA STABILISCE

IL LUOGO DEL SUO LAVORO E LA DURATA

DI ESSO D'ACCORDO CON IL MINISTERO DEL LAVORO.

(2) IL MINISTERO DEL LAVORO METTE GRATUITAMENTE

A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE TEDESCA

I LOCALI NECESSARI, CON GLI ORDINARI MOBILI

D'UFFICIO. GLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO

ASSISTERANNO EFFICACEMENTE LA COMMISSIONE

TEDESCA NELL'ESPLETAMENTO DEI SUOI COMPITI.

(3) IL GOVERNO ITALIANO PUÒ INVIARE DI VOLTA IN

VOLTA PRESSO LA BUNDESANSTALT UNA PROPRIA

COMMISSIONE SE DA AMBO LE PARTI SE NE RAVVISI

L'OPPORTUNITÀ.

CAPITOLO II RECLUTAMENTO E COLLOCAMENTO

ARTICOLO 4

(1) LA COMMISSIONE TEDESCA PORTA A CONOSCENZA

DEL MINISTERO DEL LAVORO LE OFFERTE DI

IMPIEGO DEI DATORI DI LAVORI TEDESCHI, AI SENSI

DEGLI ACCORDI PRESI CON L'ARTICOLO 1 COMMA

3.

(2) LE OFFERTE DI LAVORO CONTENGONO PRECISAZIONI

CIRCA IL MESTIERE, IL GRADO DI QUALIFICAZIONE

E LE EVENTUALI ALTRE RICHIESTE DEL DATORE

DI LAVORO IN MERITO AL LAVORATORE, IL

GENERE DI IMPIEGO E LA SUA PREVISTA DURATA,

LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO DA COMPIERE,

LE SPECIFICHE CONDIZIONI DI SALARIO E DI LAVORO,

NONCHÉ LE POSSIBILITÀ DI ALLOGGIO, DI

VITTO ED INFINE ALTRE INDICAZIONI ESSENZIALI

PER IL LAVORATORE.

ARTICOLO 5

(1) IL MINISTERO DEL LAVORO PRENDE LE MISURE

NECESSARIE PER FAR CONOSCERE LE OFFERTE DI

LAVORO; RACCOGLIE LE RELATIVE DOMANDE

DEGLI ASPIRANTI E SI OCCUPA DELLA PRESELEZIONE

PROFESSIONALE E SANITARIA.

(2) IL MINISTERO DEL LAVORO PRESENTA I CANDIDATI

ALLA COMMISSIONE TEDESCA. NON SARANNO

PRESENTATI I CANDIDATI PER I QUALI IL CERTIFICATO

PENALE INDICA CONDANNE DIVERSE DA QUELLE

DI LIEVE ENTITÀ ED I CANDIDATI NOTI ALLE

AUTORITÀ DI POLIZIA PER RIPETUTO COMPORTAMENTO

ASOCIALE.

(3) IL MINISTERO DEL LAVORO RILASCIA UN ATTESTATO

DEL RISULTATO DELL'ESAME PROFESSIONALE ED

UN ATTESTATO DEL RISULTATO DELL'ESAME MEDICO

SECONDO I MODELLI BILINGUI FIGURANTI AGLI

ALLEGATI 1 E 2.

ARTICOLO 6

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE I CANDIDATI

ITALIANI DEVONO CONSEGNARE ALLA COMMISSIONE

TEDESCA I DOCUMENTI SEGUENTI:

I DUE ATTESTATI DI CUI ALL'ART. 5 SUI RISULTATI DEGLI

ESAMI PER L'IDONEITÀ PROFESSIONALE E SANITARIA;

UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ CON FOTOGRAFIA;

IL CERTIFICATO DI BUONA CONDOTTA RILASCIATO

DAL SINDACO;

IL CERTIFICATO RELATIVO ALLO STATO DI FAMIGLIA.

ARTICOLO 7

(1) A SUA VOLTA LA COMMISSIONE TEDESCA CONSTATA

CHE SONO STATE ADEMPIUTE LE CONDIZIONI

PREVISTE NEL PRESENTE ACCORDO PER L'ASSUNZIONE

DEI CANDIDATI ITALIANI, IN PARTICOLARE

PER QUANTO RIGUARDA LA LORO IDONEITÀ

PROFESSIONALE E SANITARIA AI POSTI DI LAVORO

DA OCCUPARE.

(2) LE MODALITÀ E L'ESTENSIONE DELL'ESAME SANITARIO

SONO INDICATE NELL'ALLEGATO 3.

ARTICOLO 8

(1) I DATORI DI LAVORO TEDESCHI, CHE DECIDONO

SULL'INGAGGIO DEI CANDIDATI PROPOSTI DALLA

COMMISSIONE TEDESCA, POSSONO PRENDERE LA

LORO DECISIONE ANCHE NEL LUOGO OVE LA

COMMISSIONE TEDESCA SVOLGE LA SUA

ATTIVITÀ.

(2) LA COMMISSIONE TEDESCA COMUNICA IMMEDIATAMENTE

AL MINISTERO DEL LAVORO LA DECISIONE

DEL DATORE DI LAVORO. NEL CASO DI UNA

DECISIONE NEGATIVA LA COMMISSIONE TEDESCA

SI ADOPERERÀ A PROPORRE IL CANDIDATO PER UN

ALTRO POSTO DI LAVORO ADATTO. LA COMMISSIONE

TEDESCA INFORMERÀ DI CIÒ IL MINISTERO

DEL LAVORO. IN TUTTI I CASI IL MINISTERO DEL

LAVORO INFORMA I CANDIDATI DELLA DECISIONE

CHE LI RIGUARDA.

ARTICOLO 9

(1) LA COMMISSIONE TEDESCA RIMETTE AI LAVORATORI

ITALIANI PRIMA DELLA LORO PARTENZA UN

CONTRATTO DI LAVORO BILINGUE SECONDO IL

MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO 4, FIRMATO DAL

DATORE DI LAVORO O DA UN SUO DELEGATO

DEBITAMENTE AUTORIZZATO. IL CONTRATTO DI

LAVORO DEVE ESSERE FIRMATO DAL LAVORATORE

E MUNITO DEL VISTO DELLA COMMISSIONE TEDESCA.

(2) LE AUTORITÀ ITALIANE PROVVEDERANNO A CHE IL

LAVORATORE OTTENGA UN PASSAPORTO NAZIONALE

E SI RECHI AL PIÙ PRESTO POSSIBILE SUL

LUOGO DI PARTENZA. QUALORA SIA PREVISTO UN

TERMINE PRECISO DI ASSUNZIONE, IL CANDIDATO

DOVRÀ GIUNGERE AL LUOGO DI PARTENZA A UNA

DATA CHE, TENUTA PRESENTE LA SOSTA E LA

DURATA DEL VIAGGIO, ASSICURI L'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE

IN TEMPO UTILE.

(3) LA COMMISSIONE TEDESCA PROVVEDE A MUNIRE

GRATUITAMENTE I PASSAPORTI DEI LAVORATORI

DEL VISTO TEDESCO DI ENTRATA SE LE AUTORITÀ

DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI HANNO GARANTITO

IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

(4) INOLTRE LA COMMISSIONE TEDESCA RIMETTE AI

LAVORATORI UN PERMESSO DI LAVORO CHE VALE

ALLO STESSO TEMPO COME AUTORIZZAZIONE AL

DATORE DI LAVORO PER LA LORO ASSUNZIONE.

25

LAVORO ITALIANO NEL MONDO

TALE PERMESSO DI PRIMO IMPIEGO È GRATUITO

SIA PER IL LAVORATORE CHE PER IL DATORE DI

LAVORO; ESSO È VALIDO PER LA DURATA DEL CONTRATTO

DI LAVORO E AL MASSIMO PER UN ANNO.

(5) TERMINATO IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PERMESSO

DI LAVORO, O NEL CASO DI UN MUTAMENTO

DEL DATORE DI LAVORO, IL LAVORATORE DEVE

FARE LA DOMANDA PER UN NUOVO PERMESSO DI

LAVORO CHE NON È PIÙ ESENTE DA TASSE. LA SUA

OCCUPAZIONE ULTERIORE NELLA REPUBBLICA

FEDERALE È DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI

VIGENTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI MANO D'OPERA

STRANIERA.

ARTICOLO 10

(1) LA COMMISSIONE TEDESCA CON L'ASSISTENZA

DEL MINISTERO DEL LAVORO ORGANIZZA IL TRASPORTO

DEI LAVORATORI ALLE SEDI DEGLI UFFICI

DEL LAVORO TEDESCHI COMPETENTI PER I LUOGHI

DI IMPIEGO; TALI UFFICI PROVVEDONO ALL'ULTERIORE

INOLTRO DEI LAVORATORI AI RISPETTIVI

DATORI DI LAVORO. SE DEL CASO, I LAVORATORI

POSSONO ESSERE AVVIATI DIRETTAMENTE DAL

LUOGO DI PARTENZA IN ITALIA AI RISPETTIVI DATORI

DI LAVORO.

(2) I LAVORATORI RICEVONO UN VETTOVAGLIAMENTO

COMMISURATO ALLA DURATA DEL VIAGGIO ED

UNA SOMMA IN DENARO PER PICCOLE SPESE; IL

VETTOVAGLIAMENTO PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA

UN'EQUIVALENTE SOMMA IN DENARO.

ARTICOLO 11

IL MINISTERO DEL LAVORO INFORMA I LAVORATORI

ITALIANI CHE IMMEDIATAMENTE DOPO IL LORO

INGRESSO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE

ESSI SONO TENUTI A NOTIFICARE IL LORO ARRIVO

ALLE AUTORITÀ DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI

INCARICATE DI FARNE LA REGISTRAZIONE; INOLTRE

CHE ENTRO I TRE GIORNI DAL LORO ARRIVO E

COMUNQUE PRIMA DI ASSUMERE L'IMPIEGO, ESSI

DOVRANNO PRESENTARE ALLA AUTORITÀ INCARICATA

DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI DOMANDA DI RILASCIO

DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL

RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO CON

CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEI E PER LA

RICHIESTA NOMINATIVA DI LAVORATORI

ARTICOLO 12

(1) PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DI

MANO D'OPERA, IL CUI IMPIEGO È LIMITATO AD

UN DETERMINATO PERIODO (AL MASSIMO 9

MESI), LA PRESELEZIONE E LA SELEZIONE DEGLI

ASPIRANTI POSSONO ESSERE SEMPLIFICATE DI

COMUNE ACCORDO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO

E LA COMMISSIONE TEDESCA.

(2) LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 8 NONCHÉ DELL'ARTICOLO

9, COMMA 1 E COMMA 3-5 SONO

SOSTITUITE DALLE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

a) LA DECISIONE CIRCA L'INGAGGIO DEI CANDIDATI

VERRÀ PRESA DALLA COMMISSIONE TEDESCA.

QUALORA SIANO PRESENTI I DATORI DI LAVORO,

QUESTI O I LORO DELEGATI AUTORIZZATI, POSSONO

DECIDERE ESSI STESSI CIRCA L'ASSUNZIONE DEI

CANDIDATI CHE LI INTERESSANO. LA DECISIONE

VERRÀ COMUNICATA IMMEDIATAMENTE AL MINISTERO

DEL LAVORO IL QUALE PROVVEDERÀ AD

INFORMARE I CANDIDATI;

b) IN LINEA DI PRINCIPIO VIGE L'ARTICOLO 9, COMMA 1.

NEL CASO IN CUI UN CONTRATTO DI LAVORO NON

POSSA ESSERE CONSEGNATO, LA BUNDESANSTALT

PROVVEDERÀ AL COLLOCAMENTO IMMEDIATO DEL

LAVORATORE DOPO LA SUA ENTRATA NEL TERRITORIO

DELLA REPUBBLICA FEDERALE. IL LAVORATORE RICEVE

IL CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL COLLOCAMENTO;

(c) LA COMMISSIONE TEDESCA RILASCIA GRATUITAMENTE

UNO SPECIALE DOCUMENTO ($T QUALORA

NON VENGANO SOLLEVATE OBIEZIONI DA PARTE

DEL MINISTERO FEDERALE DELL'INTERNO IN MATERIA

DI POLIZIA PER GLI STRANIERI. QUESTO DOCUMENTO

SOSTITUISCE I PERMESSI DI LAVORO E DI

ASSUNZIONE PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI

VIGENTI SULLA OCCUPAZIONE DI MANO D'OPERA

STRANIERA ED ESENTA IL TITOLARE DALL'OBBLIGO

DEL VISTO DI INGRESSO IN GERMANIA PER TUTTO

IL TEMPO IN CUI SARÀ VALIDO IL DOCUMENTO

STESSO. LA VALIDITÀ DI QUESTO DOCUMENTO SI

ESTENDE DAL GIORNO DEL RILASCIO FINO AL TERMINE

DEL RAPPORTO DI LAVORO.

ARTICOLO 13

LA PROCEDURA PER IL RECLUTAMENTO ED IL COLLOCAMENTO

STABILITA NEL PRESENTE ACCORDO VIENE

APPLICATA ANCHE QUANDO NELLE RICHIESTE DI

LAVORO (ARTICOLO 4, COMMA 1) I DATORI DI LAVORO

TEDESCHI RICHIEDANO NOMINATIVAMENTE

LAVORATORI ITALIANI, IN BASE A RAPPORTI PERSONALI.

PER COMPROVARE L'IDONEITÀ PROFESSIONALE È

PERÒ SUFFICIENTE LA PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE

TEDESCA DELL'ATTESTATO DELLA PRESELEZIONE

PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE

ACCORDO.

CAPITOLO IV ASSISTENZA, RIMESSE E TRASFERIMENTO

DELLE FAMIGLIE

ARTICOLO 14

(1) GLI UFFICI DELLA BUNDESANSTALT ASSISTERANNO

I LAVORATORI ITALIANI, PARTICOLARMENTE ALL'INIZIO,

DURANTE IL PERIODO DI ADATTAMENTO,

FORNENDO LORO INFORMAZIONI DI CARATTERE

GENERALE.

(2) LE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DUE PAESI ESAMINERANNO

BENEVOLMENTE IN QUALE MISURA

ASSISTENTI DI ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED

ECCLESIASTICHE ITALIANE POTRANNO FACILITARE

AI LAVORATORI ITALIANI L'ADATTAMENTO ALLE

NUOVE CONDIZIONI DI VITA, IN COLLABORAZIONE

CON RAPPRESENTANTI DELLE CORRISPONDENTI

ORGANIZZAZIONI TEDESCHE.

ARTICOLO 15

IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI TEDESCHE IN

VIGORE IN MATERIA DI VALUTA ESTERA, I LAVORATO-

26

LAVORO ITALIANO NEL MONDO

RI ITALIANI POSSONO TRASFERIRE LE RETRIBUZIONI

DEL LORO LAVORO FINO ALL'AMMONTARE TOTALE

DEL LORO GUADAGNO.

ARTICOLO 16

(1) I LAVORATORI ITALIANI CHE DESIDERANO FARSI

RAGGIUNGERE DAI FAMILIARI, POSSONO INOLTRARE

DOMANDA, PER OTTENERE L'ASSICURAZIONE

DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO A

FAVORE DEI LORO FAMILIARI, PRESSO LE AUTORITÀ

DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI QUALORA ESIBISCANO

UN ATTESTATO UFFICIALE CIRCA LA

DISPONIBILITÀ DI UN ALLOGGIO ADEGUATO ALLA

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA. TALI UFFICI ESAMINERANNO

BENEVOLMENTE LE DOMANDE E

DECIDERANNO IN MERITO NEL PIÙ BREVE TEMPO

POSSIBILE.

(2) LE SUDDETTE DISPOSIZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE

NEI RIGUARDI DEI LAVORATORI MENZIONATI

NELL'ARTICOLO 12.

(3) LA COMMISSIONE TEDESCA COMUNICHERÀ AL

MINISTERO DEL LAVORO I NOMI DEI FAMILIARI CUI

LE AUTORITÀ DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI

HANNO ASSICURATO IL RILASCIO DEL PERMESSO

DI SOGGIORNO.

CAPITOLO IV ASSISTENZA, RIMESSE E TRASFERIMENTO

DELLE FAMIGLIE

ARTICOLO 17

(1) IL GOVERNO ITALIANO ASSUMERÀ LE SPESE PER LA

PRESELEZIONE PROFESSIONALE E SANITARIA, IL

VITTO, L'ALLOGGIO E IL VIAGGIO DEI LAVORATORI

ITALIANI SU TERRITORIO ITALIANO.

(2) LE SPESE RIGUARDANTI LA COMMISSIONE TEDESCA

E LA SUA ATTIVITÀ, LE SPESE PER IL VIAGGIO

DEI LAVORATORI ITALIANI DAL CONFINE ITALIANO

AL LUOGO DI LAVORO NONCHÉ LE PRESTAZIONI

FORNITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 2

SONO ANTICIPATE DALLA BUNDESANSTALT E

FANNO CARICO AI DATORI DI LAVORO INTERESSATI

MEDIANTE PAGAMENTO DI UNA SOMMA FORFETTARIA;

IN QUESTA SOMMA È COMPRESO UN

CONTRIBUTO PER SPESE AMMINISTRATIVE CORRISPONDENTE

A QUELLO DI 700 LIRE CHE ALLO STESSO

TITOLO VERSERÀ IL LAVORATORE ITALIANO

ALL'ATTO DELLA SUA ASSUNZIONE.

ARTICOLO 18

IL CARICO DELLE SPESE PER IL VIAGGIO DI RITORNO

DEL LAVORATORE È ATTRIBUITO IN BASE ALL'ACCORDO

CONCLUSO TRA IL DATORE DI LAVORO E IL LAVORATORE.

SE IL DATORE DI LAVORO ASSUME LE SPESE

PER IL VIAGGIO DI RITORNO, LE CONDIZIONI E LA

MISURA DI TALE CARICO DI SPESE DEVONO ESSERE

FISSATE NEL CONTRATTO DI LAVORO.

CAPITOLO VI ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

MISTA

ARTICOLO 19

(1) I DUE GOVERNI ISTITUISCONO UNA COMMISSIONE

MISTA COMPOSTA AL MASSIMO DI TRE RAPPRESENTANTI

PER OGNUNA DELLE DUE PARTI. I RAPPRESENTANTI

POSSONO ESSERE ASSISTITI DA

ESPERTI.

(2) LA COMMISSIONE MISTA HA IL COMPITO:

a) DI ESAMINARE E REGOLARE QUESTIONI EVENTUALMENTE

RISULTANTI DALL'ESECUZIONE DEL

PRESENTE ACCORDO; SE NECESSARIO

PROPORRÀ DI MODIFICARE IL PRESENTE ACCORDO;

b) DI PRESENTARE PROPOSTE PER ARMONIZZARE LE

DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO CON GLI

IMPEGNI INTERNAZIONALI CHE I DUE GOVERNI

ASSUMERANNO IN AVVENIRE SU BASE MULTILATERALE;

c) DI PROPORRE UNA REGOLAMENTAZIONE SPECIALE

PER IL CARICO DELLE SPESE PER IL VIAGGIO

DI RITORNO DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO

12, QUALORA UNO DEI DUE GOVERNI

NE ESPRIMA IL DESIDERIO;

d) DI PRENDERE IN ESAME E APPORTARE EVENTUALI

MODIFICHE AL MODELLO DI CONTRATTO DI

LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO 4, SE UNO DEI

DUE GOVERNI LO DESIDERI.

(3) LE CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE O

ALL'INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL

PRESENTE ACCORDO DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE

ALLA COMMISSIONE MISTA, CHE SI

PRONUNZIERÀ IN MERITO ENTRO DUE MESI.

(4) LA COMMISSIONE MISTA SI RIUNIRÀ SU RICHIESTA

DI UNO DEI DUE GOVERNI IN ITALIA O NELLA

REPUBBLICA FEDERALE.

(5) LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO

NON ESCLUDONO LA POSSIBILITÀ DI INTESE DIRETTE

TRA I MINISTERI ITALIANI COMPETENTI E IL MINISTERO

FEDERALE DEL LAVORO, IN MATERIA DI

INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E MODIFICA DEL

PRESENTE ACCORDO.

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

IL GOVERNO ITALIANO ACCOGLIERÀ IN OGNI

MOMENTO E SENZA FORMALITÀ I LAVORATORI DI CITTADINANZA

ITALIANA CON LE LORO FAMIGLIE,

ENTRATI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE

IN BASE AL PRESENTE ACCORDO.

ARTICOLO 21

(1) IL GOVERNO FEDERALE TRASMETTERÀ AL GOVERNO

ITALIANO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE

ALLE CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO E DI VITA

NELLA REPUBBLICA FEDERALE, OCCORRENTI AL

FINE DI ORIENTARE I LAVORATORI.

(2) IN PARTICOLARE ESSO TRASMETTERÀ I DATI INDICATIVI

CONCERNENTI LA RETRIBUZIONE MEDIA E

LA DURATA MEDIA DEL LAVORO NEI VARI SETTORI

PRODUTTIVI, L'AMMONTARE DELLE RITENUTE SUL

SALARIO PER TASSE, CONTRIBUTI PER LE ASSICURAZIONI

SOCIALI E L'ASSICURAZIONE CONTRO LA

DISOCCUPAZIONE, NONCHÉ UN RIASSUNTO DELLE

PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

SOCIALE, DI PRESTAZIONI PER LE ASSICURAZIONI

SOCIALI E CONTRO LA DISOCCUPAZIONE ED

27

LAVORO ITALIANO NEL MONDO

INFINE NOTIZIE SUI PREZZI AL DETTAGLIO E SUL

COSTO DELLA VITA IN GENERALE. QUESTE INFORMAZIONI

SARANNO, OVE NECESSARIO, COMPLETATE

CON DATI PIÙ RECENTI.

(3) IL GOVERNO ITALIANO PROVVEDERÀ ALLA DIVULGAZIONE

DELLE INFORMAZIONI MESSE A SUA

DISPOSIZIONE.

ARTICOLO 22

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ACCORDO

NON PREGIUDICANO L'APPLICAZIONE DI QUEI

REGOLAMENTI INTERNAZIONALI CHE PREVEDANO

DISPOSIZIONI IN FAVORE DI UN PIÙ LIBERO MOVIMENTO

DEI LAVORATORI FRA GLI STATI EUROPEI, IN

QUANTO ESSI IMPEGNINO LA REPUBBLICA ITALIANA E

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

ARTICOLO 23

IL PRESENTE ACCORDO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO

DELLA FIRMA. ESSO RIMANE IN VIGORE PER UN ANNO

E SARÀ PROROGATO TACITAMENTE DI ANNO IN

ANNO, SALVO DENUNZIA EFFETTUATA DA UNO DEI

DUE GOVERNI AL PIÙ TARDI TRE MESI PRIMA DELLA

SUA SCADENZA.

FATTO A ROMA IL 20 DICEMBRE 1955 IN DOPPIO

ESEMPLARE, IN ITALIANO E IN TEDESCO. I DUE TESTI

FANNO EGUALMENTE FEDE.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GAETANO MARTINO MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI

GERMANIA

ANTON STORCH MINISTRO PER IL LAVORO

CLEMENS BRENTANO

VISTO, D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI MARTINO $T

VISTO, D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI MARTINO

ANNESSO B

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA PER IL RECLUTAMENTO ED IL

COLLOCAMENTO DELLA MANODOPERA ITALIANA

NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

omissis

ANNESSO C

ANLAGE 1

omissis

ANNESSO D

ALLEGATO 1 BESCHEINIGUNG UBER DIE BERUFLICHE

VORAUSLESE ATTESTATO DEL RISULTATO

DELL'ESAME PROFESSIONALE $T

omissis

ANNESSO E

ANLAGE 2

omissis

ANNESSO F

ALLEGATO 2 ARZTLICHER UNTERSUCHUNGSBOGEN

ZUR ANWERBUNG ITALIENISCHER ARBEITSKRAEFTE

FUR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

QUESTIONARIO SANITARIO PER IL RECLUTAMENTO

DI MANO D'OPERA ITALIANA VERSO LA

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA $T PRINCIPI

RELATIVI ALLA NATURA ED ALLA ESTENSIONE

DELL'ESAME MEDICO DA EFFETTUARSI CONFORMEMENTE

ALL'ART. 7 DELL'ACCORDO.

I. SCOPO E NATURA DELL'ESAME MEDICO

L'ESAME MEDICO HA PER SCOPO DI ACCERTARE LO

STATO DI SALUTE IN GENERALE E L'IDONEITÀ FISICA

DEL CANDIDATO PER IL MESTIERE CHE DEVE ESERCITARE.

L'ESAME MEDICO SI EFFETTUERÀ SECONDO I

PRINCIPI QUI APPRESSO STABILITI.

II. PRINCIPI GENERALI

1. OGNI CANDIDATO DEVE SOTTOPORSI:

a) AD UN ESAME INIZIALE (PRESELEZIONE) EFFETTUATO

DA MEDICI ITALIANI;

b) AD UN ESAME FINALE (SELEZIONE) EFFETTUATO

DA MEDICI INCARICATI DALLA BUNDESANSTALT.

L'INTERVALLO FRA I DUE ESAMI NON DEVE ESSERE

SUPERIORE A DUE MESI.

2. QUALORA IL RECLUTAMENTO SI RIFERISCA AD

OCCUPAZIONE CHE RICHIEDANO PARTICOLARI

CAPACITÀ FISICHE SI STABILIRANNO IN TEMPO

UTILE E DI ACCORDO FRA GLI ESPERTI MEDICI

DELLE DUE PARTI, LE DIRETTIVE SPECIALI, SE NECESSARIO,

TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI E

REGOLAMENTI VIGENTI NELLA REPUBBLICA FEDERALE

DI GERMANIA PER CERTI RAMI DI ATTIVITÀ.

3. IN OGNI CASO SONO ESCLUSE DAL RECLUTAMENTO

LE PERSONE CHE SIANO AFFETTE DA:

a) MALATTIE ED IMPERFEZIONI CHE LIMITINO CONSIDEREVOLMENTE

OD ANNULLINO LA IDONEITÀ

AL MESTIERE CHE DEVONO ESERCITARE;

b) MALATTIE ED IMPERFEZIONI CHE OSTACOLINO

CONSIDEREVOLMENTE LA CONVIVENZA CON

ALTRE PERSONE;

c) MALATTIE CHE, SE ANCHE NON LIMITANO CONSIDEREVOLMENTE

LA IDONEITÀ AL MESTIERE,

RICHIEDANO CONTINUE CURE MEDICHE;

d) TUBERCOLOSI POLMONARE SOTTO TUTTE LE

SUE FORME ANCHE APPARENTEMENTE GUARITE,

AD ECCEZIONE DELLE MODICHE ALTERAZIONI

DEL SENO COST-DIAFRAMMATICO E LE PICCOLE

CALCIFICAZIONI;

e) ALTRE MALATTIE INFETTIVE O PARASSITARIE

CONTAGIOSE;

f) DISTURBI DELL'APPARATO DIGESTIVO SUSCETTIBILI

DI UN AGGRAVAMENTO CHE, PER EFFETTO

DEL CAMBIAMENTO DEL REGIME ALIMENTARE,

DETERMINI UNA DIMINUZIONE CONSIDEREVOLE

DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA O CHE RICHIEDA

28

LAVORO ITALIANO NEL MONDO

CURE MEDICHE CONTINUE;

g) ALTRE INFERMITÀ SUSCETTIBILI DI ESSERE

AGGRAVATE DA UN CAMBIAMENTO DELLE

CONDIZIONI CLIMATICHE CON LE CONSEGUENZE

INDICATE AL PUNTO F);

h) DIMINUZIONI CONSIDEREVOLI DELLA FUNZIONE

DEGLI ORGANI DELLA VISTA E DELL'UDITO;

i) CARIE E PARADENTOSI NECESSITANTI CURE

MEDICHE O DENTATURA CON INSUFFICIENTE

CAPACITÀ DI MASTICAZIONE; SONO AMMESSE

PERÒ LE PROTESI CHE ASSICURINO UNA SUFFICIENTE

CAPACITÀ DI MASTICAZIONE.

III. PROCEDURA

1. PER OGNI CANDIDATO SI DEVE COMPILARE UN

QUESTIONARIO MEDICO BILINGUE IN DUE ESEMPLARI

(ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO) CHE DEBBONO

ESSERE CONSEGNATI ALLA COMMISSIONE TEDESCA.

a) IL QUESTIONARIO È COMPILATO INIZIALMENTE,

PER LA PRESELEZIONE, A CURA DEI SERVIZI

MEDICI ITALIANI:

LA PARTE II DEL QUESTIONARIO È COMPILATA IN

BASE AD UN INTERROGATORIO DEL MEDICO AL

CANDIDATO E QUEST'ULTIMO DEVE CONFERMARE

LA CORRETTEZZA DELLE SUE DICHIARAZIONI

SOTTOSCRIVENDOLE SULLO STESSO QUESTIONARIO

ALLA PRESENZA DEL MEDICO; NELLA

PARTE III, COLONNA A DEL QUESTIONARIO, VERRANNO

ANNOTATI I RISULTATI DELLA PRESELEZIONE.

IL MEDICO INCARICATO DELLA PRESELEZIONE

DOPO FINITA LA VISITA ED ESPRESSO IL

SUO GIUDIZIO, FIRMERÀ IL REFERTO ALLA FINE

DI COLONNA A.

b) LA PARTE III, COLONNA B E LE PARTI IV E V SONO

COMPILATE DAI MEDICI INCARICATI DALLA BUNDESANSTALT.

2. L'ESAME DI PRESELEZIONE CONSISTE IN:

a) VISITA GENERALE,

b) ESAME UDITO E VISTA,

c) RADIOSCOPIA DEL TORACE,

d) ESAME URINA (ALBUMINA E GLUCOSIO),

e) (R. W.) QUANDO SARÀ RITENUTO NECESSARIO.

3. L'ESAME DI PRESELEZIONE SI CONCLUDE CON UN

GIUDIZIO CIRCA LA ATTITUDINE FISICA DEL CANDIDATO

A SVOLGERE IL LAVORO PER IL QUALE VIENE

RECLUTATO E SI ESPRIME CON IDONEO O NON

IDONEO.

IL CANDIDATO PUÒ ESSERE DICHIARATO IDONEO

SOLTANTO SE IL SUO STATO DI SALUTE SIA STATO

SUFFICIENTEMENTE ACCERTATO ALL'ESAME DI PRESELEZIONE.

4. SINO A QUANDO NON SARÀ STABILITO DIVERSAMENTE

(AI SENSI DEI PUNTI 2 E 3 DELLA PARTE II

DEL PRESENTE ALLEGATO) L'ACCERTAMENTO

DELL'IDONEITÀ SARÀ UNIFORMATO AI CRITERI

GENERALI CUI SI ATTIENE PER CASI ANALOGHI IL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA

SOCIALE.

5. I CANDIDATI TROVATI NON IDONEI ALL'ESAME DI

PRESELEZIONE SARANNO ESCLUSI DALL'ESAME

FINALE.

6. L'ESAME FINALE (SELEZIONE) VERRÀ EFFETTUATO

IN ITALIA DAI MEDICI INCARICATI DALLA BUNDESANSTALT.

QUESTO ESAME SI BASERÀ SU REFERTO

DELLA VISTA MEDICA DI PRESELEZIONE.

7. UN ESEMPLARE DEI QUESTIONARI MEDICI RELATIVI

AI CANDIDATI RIFIUTATI ALL'ESAME FINALE (SELEZIONE)

SARÀ TRASMESSO - A RICHIESTA - ALL'ISPETTORATO

MEDICO DEL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

8. LE QUESTIONI RISULTANTI DALLA PRESELEZIONE E

DALLA SELEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI

POTRANNO ESSERE ESAMINATE E RISOLTE DIRETTAMENTE

TRA GLI ESPERTI DELLE DUE PARTI.

9. GLI ORGANI ITALIANI DI EMIGRAZIONE DARANNO

LA LORO PIENA COLLABORAZIONE AI MEDICI INCARICATI

DALLA BUNDESANSTALT PER AGEVOLARE

LO SVOLGIMENTO DEI RISPETTIVI COMPITI.

ANNESSO G

GRUNDSAETZE UBER ART UND UMFANG DER

GESUNDHEITLICHEN PRUFUNG GEMAESS ARTIKEL

7 DER VEREINBARUNG $T

omissis

ANNESSO H

ANLAGE 4

omissis

ANNESSO I

ALLEGATO 4 ARBEITSVERTRAG CONTRATTO DI

LAVORO $T

omissis